Cronaca

Tamoil, respinto ricorso. La causa
della Bissolati resta a Cremona

In merito alla causa civile instaurata davanti al tribunale di Cremona dalla Canottieri Bissolati nei confronti di Tamoil, la Corte di Cassazione  ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla raffineria che aveva chiesto ai giudici della Suprema Corte di dichiarare la mancanza di giurisdizione del tribunale di Cremona, sostenendo invece fosse compito del giudice amministrativo. Davanti alla Cassazione, la Bissolati si è costituita attraverso gli avvocati Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli. Dunque, ricorso inammissibile.

Da sinistra, gli avvocati Gennari e Tampelli

“Non vi è dubbio”, si legge nell’ordinanza, “che la presente causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario”. La causa resta quindi di competenza del tribunale di Cremona, davanti al quale la Bissolati ha dato mandato agli avvocati Gennari e Tampelli di procedere alla riassunzione, insistendo in tutte le domande già formulate in atti. “La causa”, hanno fatto sapere i due legali, “proseguirà davanti allo stesso giudice istruttore incaricato di decidere sulla inibitoria e sul risarcimento di tutti i danni che la Canottieri ha subito in questi anni, che sta ancora subendo e che continuerà a subire fintantoché il passaggio delle sostanze inquinanti provenienti da Tamoil continuerà, e l’area della Bissolati non verrà ripulita dagli idrocarburi presenti nel sottosuolo e nella falda”.

L’ordinanza:

“La dichiarazione d’inammissibilità del regolamento di giurisdizione avanzato dalle parti ricorrenti non impedisce tuttavia a questa corte, nel caso di specie di esaminare la questione sollevata… Non vi è dubbio che la presente causa rientri nella giurisdizione del giudice adito, come sostenuto dal Procuratore generale e dalla controricorrente…..la giurisdizione si determina sulla base della domanda, avuto riguardo al c.d. petitum sostanziale ed alla causa petendi… che nel caso di specie la parte attrice, lamentando la penetrazione nel proprio fondo di sostanze inquinati, ha chiesto che, accertata la sussistenza di tali immissioni, le società convenute siano condannate, ai sensi dell’art. 844 c.c. ad eseguire opere idonee alla bonifica delle aree e ad evitare la migrazione delle sostanze inquinati e la loro condanna al risarcimento dei danni provocati alla sua proprietà, alla propria attività ed immagine e salute. Dalla lettura dell’atto di citazione risulta chiaro che la parte ha agito in giudizio facendo valere pretese inibitorie, conformative e risarcitorie a tutela dei diritti soggettivi di proprietà, impresa e della salute, che come tali sono giudiziabili dinanzi al giudice ordinario… La circostanza che la legge preveda la possibilità di un intervento da parte della Pubblica Amministrazione per l’eliminazione della situazione dannosa, costituisce d’altra parte un accrescimento dei livelli di tutela e non può comportare come conseguenza un arretramento della giurisdizione in materia di diritti soggettivi”.

Sara Pizzorni

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