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Conservazione e dispersione delle ceneri, cosa prevede la legge italiana

(Adnkronos) –
Sì alla conservazione delle ceneri da parte dei propri cari, ma nel rispetto di una serie di autorizzazioni, limiti, norme anche comunali. Dopo l’apertura del Vaticano alla conservazione di “una minima parte delle ceneri” di un congiunto “in un luogo significativo per la storia del defunto”, in molti si chiedono quali siano le regole da seguire in questi casi.  

Nel caso in cui sia stata autorizzata la cremazione, la legge 130/2001 prevede, per la conservazione delle ceneri, “nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari”.  

In linea generale la normativa prevede “l’obbligo di sigillare l’urna” e “le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto”. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, “unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro – sottolinea la normativa – la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati” mentre “la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti”. 

“La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune”, prevede la stessa normativa. 

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