Cronaca

Ruggeri: "Così ho chiesto di rappresentare Cremona al processo"

foto Francesco Sessa

E’ attesa per martedì 19 giugno la decisione del gup Guido Salvini sulle costituzione di parte civile nel procedimento penale sull’avvelenamento della falda acquifera da idrocarburi causato, per l’accusa, dalla raffineria Tamoil. Al posto del Comune di Cremona, che ha rinunciato alla possibilità, offerta sia dal giudice che dal pm Fabio Saponara, di costituirsi parte civile, si è presentato un cittadino cremonese, Gino Ruggeri, tesoriere dell’Associazione Piero Welby. In base a quanto riportato dall’articolo 9 del testo unico degli enti locali, Ruggeri, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Rossodivita, ha chiesto di difendere gli interessi della collettività, vista la latitanza dell’Amministrazione. Nella dichiarazione di costituzione di parte civile sono state “confutate le tesi degli esperti del Comune di Cremona facendo riferimento a due recenti sentenze della Corte di Cassazione (anni 2010-2011) e all’ordinanza del tribunale di Roma relativa a due differenti casi del tutto analoghi al procedimento penale a carico dei dirigenti Tamoil”.

Nel testo si legge che “il sig. Gino Ruggeri, in qualità di cittadino-elettore, è legittimato ad esercitare l’azione popolare nel presente procedimento penale, relativamente ai reati commessi nel Comune di Cremona in sostituzione dello stesso, come disposto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. Con tale norma il legislatore ha sancito la possibilità di introdurre azioni popolari di fronte a qualsivoglia giurisdizione, escludendo qualsiasi limitazione di natura giurisdizionale all’azionariato popolare, assegnandovi in massima ampiezza con riferimento all’azione, anche penale, ammettendo conseguentemente la costituzione di parte civile (Corte di Cass., Sez VI, ordinanza n.14357 del 2003)”. “Il dispositivo dell’art. 311, comma 1, d. lgs. 3.4.2006 n.152 secondo cui il Ministero dell’ambiente che agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale,  per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, non esclude la legitimatio ad causam degli Enti territoriali minori, non essendo incompatibile con la disciplina generale prevista dall’art.2043 c.c.”, in virtù del quale ‘qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire’. “Nello specifico, con sentenza n.755 del 2010, la Suprema Corte ha inteso riconoscere agli Enti Territoriali sul cui territorio si è consumato il vulnus ambientale, una autonoma e concorrente titolarità, separata da quella statale, all’esercizio di un proprio diritto risarcitorio, ex art. 2043 c.c., conseguente alla lesione del territorio ed avente carattere patrimoniale”. Proprio sulla base di tali premesse, “i giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto ad un Ente territoriale (per la precisione una Provincia) la legittimazione a costituirsi  parte civile nell’ambito di un procedimento per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 d. lgs. n.152/2006”. Nel caso in esame “è sussistente in capo al Comune di Cremona la legitimatio ad causam, essendo poi le questioni relative alla fondatezza dell’azione ed alla prova dei danni patrimoniali effettivamente subiti, questioni attinenti al merito e che potranno essere risolte solamente all’esito della celebrazione del processo”.

Martedì Salvini dovrà anche decidere sulle richieste presentate dal Dopolavoro ferroviario (1.800 soci effettivi), rappresentato dall’avvocato Annalisa Beretta, di 26 soci della canottieri Bissolati, tra cui anche i radicali Sergio Ravelli ed Ermanno De Rosa, tutti assistiti dagli avvocati Gian Pietro e Monica Gennari, Claudio Tampelli e Vito Castelli, e Legambiente, attraverso l’avvocato di Milano Ilaria Ramoni. La Tamoil si è opposta a tutte le costituzioni di parte civile, tranne a quella del Dopolavoro. Gli imputati per i quali è stato chiesto il giudizio sono cinque.

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