Cronaca

Fondi alluvione 2000: respinti gli
appelli del Comune di S. Daniele

Tre anni fa il Comune di San Daniele Po era stato condannato a pagare le spese legali di due agricoltori ai quali l’amministrazione aveva chiesto la restituzione del denaro erogato dalla Regione Lombardia in seguito all’alluvione del Po del 2000. A favore dei due privati, assistiti nella causa civile dall’avvocato Alessandro Zontini, i giudici avevano accolto le motivazioni dell’atto di citazione del legale, revocando il decreto ingiuntivo del Comune, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese legali. In queste ore a pronunciarsi sono stati i giudici della Corte d’Appello ai quali il Comune si era rivolto. Ricorsi in appello respinti, e amministrazione condannata a pagare le spese legali. Il Comune non aveva più titolo per richiedere la restituzione del denaro che sosteneva essere stato indebitamente erogato agli agricoltori beneficiari, in quanto il diritto a richiedere il pagamento è prescritto. “Sono soddisfatto”, ha commentato l’avvocato Zontini, “perchè i miei clienti, contrariamente a quanto deciso da altri privati, hanno voluto resistere in giudizio, e alla fine hanno avuto ragione”.

L’avvocato Zontini

Nel 2000, in seguito all’esondazione del Po, la frazione di Sommo con Porto del Comune di San Daniele Po era stata sommersa dalle acque con conseguente danno per edifici e attività economiche. Il 18 ottobre di quello stesso anno era stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e con un’ordinanza del ministero dell’Interno erano stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni prodotti dal Grande Fiume. Il 30 gennaio del 2001 il dipartimento della protezione civile aveva emanato una direttiva con la quale si precisavano le spese ammissibili, l’entità e la tipologia dei benefici. Il Comune di San Daniele aveva acquisito le denunce di danno dai privati con le relative perizie sul valore dei beni e dei danni subiti e aveva inoltrato richiesta di contributi alla Regione Lombardia.

Successivamente, però, l’amministrazione, non ritenendo sufficientemente documentate alcune domande presentate, aveva accertato un’eccedenza di fondi pari a 94.104,74 euro, che quindi erano stati restituiti alla Regione. In seguito ad una verifica eseguita in contraddittorio con il Comune, era stata individuata un’ulteriore eccedenza di fondi erogati per 482.482,48 euro, e, tenuto conto dei 94.104,74 euro già restituiti, era stata chiesta al Comune la restituzione di 388.377,74 euro.

Contro il provvedimento, l’amministrazione aveva fatto ricorso al Tar di Brescia che aveva accolto la richiesta di sospensione dell’atto amministrativo. Contro la sentenza del Tar, emessa il 22 novembre del 2007, la Regione era ricorsa in appello presso il Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 9 gennaio 2013, aveva accolto le argomentazioni della Regione. A quel punto il Comune di San Daniele Po si era rivolto alla Corte di Cassazione che però aveva respinto il ricorso.

Il 2 marzo del 2015 i due agricoltori avevano ricevuto dal Comune una nota con cui si chiedeva la restituzione delle somme ricevute dalla Regione, precisando che era stato predisposto uno sportello per il chiarimento di eventuali dubbi e prospettando la possibilità di restituire l’importo percepito in 120 rate mensili. In Comune c’era stata anche un’assemblea durante la quale molti imprenditori agricoli avevano deciso di sottoscrivere con il Comune una convenzione per il pagamento di quanto richiesto con il sistema delle rate.

Non così i due assistiti dell’avvocato Zontini, che aveva consigliato loro di resistere in un’eventuale causa civile, partita dopo aver ricevuto dal Comune il decreto ingiuntivo con la richiesta di restituire il denaro: 15.835,53 euro per un agricoltore, 26.064,93 euro per l’altro. Il legale ha puntato su due principali motivi: il primo, la prescrizione, anche in considerazione del fatto che i due imprenditori non erano mai venuti a conoscenza delle vicende giudiziarie che avevano visto contrapposto il Comune alla Regione. Dal 2001, anno dell’erogazione dei fondi stanziati, al 3 ottobre del 2016, data in cui i due agricoltori avevano ricevuto la prima richiesta di restituzione dei contributi erogati, sono trascorsi 15 anni. “I miei clienti”, ha commentato l’avvocato, “non solo non sono mai stati processualmente coinvolti nel contenzioso, di cui erano completamente all’oscuro, ma neppure sono stati avvisati con una raccomandata di messa in mora o con un atto di intimazione, oppure con qualsiasi altro atto anche solo potenzialmente interruttivo di ogni prescrizione”.

Il secondo è che il Comune di San Daniele Po, nel proporre ricorso al Tar, aveva ritenuto di agire unicamente contro la Regione Lombardia senza coinvolgere altri soggetti: invece, secondo il legale, “tutti gli amministrati del Comune di San Daniele Po, anche in via meramente prudenziale, avrebbero dovuto essere convocati come controinteressati nel giudizio stesso”.

Sara Pizzorni

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