Cronaca

A 7 anni di distanza respinto al Tar
ricorso ex dg di Cremona Solidale

A quasi sette anni dalla presentazione, è stato giudicato inammissibile il ricorso al Tar dell’ex direttore generale di Cremona Solidale Angelo Gipponi, in carica tra 2010 e 2015, contro l’azienda comunale e il suo successore Emilio Tanzi. Il ricorso era per l’annullamento dei diversi atti con cui il Consiglio di amministrazione aveva selezionato il successore di Gipponi: la selezione, attraverso  presentazione di curriculum e colloquio, aveva portato alla scelta di Tanzi, rimasto poi fino all’aprile dell’anno scorso.
Con sentenza del 1 dicembre scorso, i giudici del Tar Brescia, prima sezione, hanno emesso la sentenza che dichiara inammissibile “per difetto di giurisdizione” il ricorso di Gipponi, da poco riconfermato presidente di Uneba Brescia, l’associazione di categoria del settore socio sanitario.
“Va osservato – scrivono i giudici – come già evidenziato in sede cautelare, che la procedura di selezione – indetta dall’azienda speciale, operante come soggetto di diritto privato, e non dal Comune di Cremona – non ha, per statuto i caratteri di una procedura concorsuale, bensì quelli di una nomina fiduciaria”. Non è il giudice amministrativo ma quello ordinario a dovere affrontare eventualmente il procedimento: “Appartengono alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici (…) in quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica ma esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica”.
Il giudice ordinario, se l’ex direttore vorrà procedere, potrà eventualmente valutare illeciti “sia sotto il profilo del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che sotto l’aspetto dell’osservanza dei principi generali di correttezza, di tutela dell’affidamento legittimo e di divieto dell’abuso del diritto”.
Tra i motivi addotti nel ricorso, Gipponi citava tra l’altro l’imprecisione dell’avviso di selezione per quanto riguardava il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli e non specificava quali di essi dessero luogo a preferenza o precedenza. La commissione giudicante, anzichè essere costituita da esperti “di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime” era di fatto costituita dal Cda aziendale, “peraltro sprovvisto di adeguate professionalità”. Inoltre “le operazioni selettive compiute da tale organo non venivano effettuate con la presenza costante di tutti i membri del Cda come evincibile dai relativi verbali di tale organo…”. I colloqui coi candidati (trenta, aveva dichiarato all’epoca il presidente Emilio Arcaini) non sempre erano stati verbalizzati; e non risultavano formazioni di graduatorie. Tutti questi elementi, secondo il ricorso, “hanno impedito l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e conseguentemente non hanno garantito la necessaria imparzialità della procedura selettiva impedendo di effettuare quella naturale comparazione volta al reperimento della miglior figura professionale ricercata”. gb

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...