No al ricorso straordinario di Tamoil. La Cassazione: 'Sentenza esaustiva'
Il 14 ottobre scorso i giudici della Suprema Corte avevano ‘bocciato’ il ricorso straordinario presentato dal manager della Tamoil Enrico Gilberti, rendendo così definitiva la sentenza pronunciata due anni fa, quando la Cassazione aveva confermato la condanna a tre anni di reclusione per disastro ambientale colposo aggravato nei confronti dell’imputato.
Contro la decisione dei magistrati, gli avvocati Carlo Melzi d’Eril e Riccardo Villata avevano depositato un ricorso straordinario “per errore di fatto”. Secondo i legali, la sentenza impugnata sarebbe stata “ricca di gravi errori di percezione sul contenuto degli atti di causa da parte del giudicante”. “Molteplici errori” che avrebbero “inciso in modo decisivo sull’esito del giudizio, avendo condotto la decisione del Supremo Collegio in una prospettiva del tutto errata, e, per effetto, ad una condanna ingiusta nei confronti dell’imputato”.
Secondo i difensori, ci sarebbe stata una serie di errori, illustrata nel dettaglio nelle 38 pagine di ricorso, sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello: sbagli ed equivoci che avrebbero fuorviato i giudici del terzo grado, innescando un effetto domino che avrebbe impedito di avere un quadro corretto dei fatti. Non così per la Cassazione che ha definitivamente chiuso il caso.
Nella motivazione dell’inammissibilità al ricorso straordinario, i giudici della Cassazione definiscono la sentenza “per nulla sbrigativa, che non ha dimenticato, in alcuna parte, di fornire le proprie argomentazioni a supporto delle decisioni rassegnate”. Anzi, “si è al cospetto di una motivazione ampia, puntuale, esaustiva nell’esame delle questioni, ricca di richiami agli argomenti spesi dai giudici di merito e con pertinenti citazioni in diritto”.
Per la Cassazione, nell’impugnazione straordinaria la difesa di Gilberti ha speso “argomentazioni che intendono sostanzialmente ridiscutere il merito della sentenza”.
“Dopo aver letto le motivazioni della sentenza”, hanno commentato i legali delle parti civili Gian Pietro Gennari, Claudio Tampelli, Alessio Romanelli, Annalisa Beretta e Vito Castelli, “non possiamo che essere soddisfatti per aver contribuito, per la parte che ci compete, alla conferma della sentenza.
Al netto delle censure, ritenute, giustamente, infondate, mosse dalla difesa del condannato alla sentenza di legittimità, resta consacrato, in maniera definitiva, la bontà giuridica del lavoro svolto dai giudici nei tre precedenti gradi di giudizio. Questo è quanto si evince da alcuni passi della sentenza, dove si fa esplicito riferimento al contenuto delle precedenti pronunce, elogiandone l’analisi probatoria, il puntuale richiamo alle norme di diritto e la logicità delle motivazioni.
Dopo la reiezione del ricorso e la conferma della legittimità delle precedenti pronunce, ci auguriamo, da un lato, di non dover più sentire argomentazioni fantasiose sulla mancanza di responsabilità della Tamoil in ordine all’ inquinamento delle aree esterne alla Raffineria ( le canottieri) qualificato come disastro ambientale; dall’altro, che gli enti posti a tutela dell’ambiente
e della salute dei cittadini prendano atto della realtà, cosi come cristallizzata nelle sentenze penali, e adeguino, in conseguenza di ciò, la loro opera”.
Sara Pizzorni