Politica

Il Tar chiude la vicenda Signoroni: respinti i ricorsi leghisti

Mirko Signoroni e Rosolino Bertoni subito dopo aver votato alle consultazioni del 25 agosto 2019 per la presidenza della Provincia

Mentre si preparano le prossime elezioni di secondo livello (votano solo sindaci e consiglieri) per il Consiglio provinciale, giunge a un epilogo la vicenda giudiziaria mossa dalla Lega nei confronti dell’attuale presidente Mirko Signoroni. Il Tar Brescia ha respinto, riunendoli in un unico procedimento, i tre ricorsi presentati in tempi diversi da esponenti della Lega: due di Rosolino Bertoni e uno di Simona Sommi, il primo candidato non eletto alla presidenza nel 2019; la seconda consigliere comunale di Cremona.

In particolare, la sentenza ha giudicato in parte infondato e in parte inammissibile il ricorso di Bertoni per l’annullamento dell’atto con cui il vicepresidente Azzali aveva indetto i comizi elettorali per il 23 novembre 2019 e di tutta una serie di atti successivi firmati dallo stesso Azzali; ha invece giudicato improcedibile il ricorso di Bertoni per l’annullamento degli atti relativi alle elezioni del 23 novembre che videro Signoroni unico candidato e quindi eletto alla carica di Presidente. Stesso giudizio di improcedibilità anche per il ricorso di Simona Sommi sull’incandidabilità di Signoroni quando era ancora vicepresidente dell’Ato, su cui per la parte di competenza, si era già espresso il Tribunale di Cremona il 30 dicembre dell’anno scorso, riconoscendo la fondatezza dei rilievi della consigliera leghista, ma rimandando al Tar altri punti di natura amministrativa. Il ricorso infatti chiedeva che il giudice riconoscesse quale vincitore delle elezioni il candidato Bertoni, arrivato secondo alle elezioni di fine agosto. Richiesta negata, “in quanto – si legge nella sentenza – la sostituzione di un candidato ad un altro dichiarato decaduto non può ritenersi rispettosa della volontà espressa dall’elettorato. L’inammissibilità di una tale operazione ‘manipolativa’ risulta di assoluta evidenza ove i candidati alla carica di Presidente (o di Sindaco) siano più di due. E’ chiaro, infatti, che in tale evenienza non è dato conoscere quale candidato sarebbe stato preferito dagli elettori ove l’eletto non avesse partecipato alla competizione.

Il medesimo principio vale, peraltro, anche per il caso (come quello qui in esame) in cui i candidati siano solo due, perché la surroga opererebbe anche in questa ipotesi in spregio alla volontà espressa dalla maggioranza del corpo elettorale”.

Le richieste di considerare nulle l’elezione di Signoroni, la nomina del vice Azzali e gli atti da lui firmati in questa veste, sono inoltre state ritenute infondate in quanto “egli (Bertoni, ndr) non può trarne alcuna utilità o vantaggio, risultando quindi la sua posizione giuridica assimilabile a quella di qualsiasi altro soggetto terzo e pertanto non tutelabile in sede giurisdizionale”,

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