Ambiente

Cassazione, sentenza Tamoil Le ragioni degli avvocati delle parti civili

“Quando, sulla stampa, è apparsa la notizia che gli avvocati dell’Ing. Gilberti Enrico – dirigente Tamoil – avevano presentato un ricorso straordinario avverso la sentenza della Cassazione che aveva definito l’iter processuale sostenendo che la stessa fosse affetta da ‘sviste, equivoci, macroscopici errori’, abbiamo preferito non fare commenti”, affermano gli avvocati di parte civile Giampietro Gennari, Claudio Tampelli, Alessio Romanelli, Vito Castelli e Annalisa Beretta che ieri hanno sostenuto con esito positivo in Cassazione le ragioni dei soci Bissolati, Flora e Dopolavoro Ferroviario.
“Abbiamo scelto – continuano i legali –  di concentrarci sull’ esame dei motivi di ricorso e di predisporre la nostra memoria difensiva.
Come sempre, ognuno di noi ha messo a disposizione le proprie competenze e conoscenze delle parti del processo che maggiormente lo avevano impegnato professionalmente.
Nel ricorso (…) ancora una volta, come in passato, la difesa del condannato ha estrapolato dal contesto motivazionale della sentenza della Cassazione alcuni passaggi qualificandoli come errori.
La discussione, svoltasi avanti alla V sez. della Corte di Cassazione, si è aperta con la richiesta, da parte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, del rigetto del ricorso per inammissibilità.
L’avvocato Giuseppe Rossodivita ha evidenziato come il motivo di ricorso fosse, in realtà, suddiviso in altri 10 motivi d’errore di fatto imputati alla sentenza della Cassazione finalizzati ad una ennesima ridiscussione sui fatti del processo, valutazione inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
L’avvocato Alessio Romanelli ha sviluppato il proprio discorso toccando l’eccezione processuale sollevata in memoria e sulla mancanza della c.d. “prova di resistenza” del motivi di ricorso nonché dell’ “autosufficienza degli stessi”, argomenti sviluppati, in memoria, dall’avv. Vito Castelli.
L’avvocato Gian Pietro Gennari, nel proprio intervento, citando alcuni dei documenti processuali, ha dimostrato come i dirigenti della Tamoil, già nel 2001, non potessero confidare sulla presenza, sotto l’argine maestro, della presenza del “taglione” per impedire la migrazione dell’inquinamento dall’area della Raffineria a quella delle Canottieri.
L’avvocato Claudio Tampelli ha difeso la valutazione, confermata in tutti i gradi di giudizio, dell’esistenza di un ‘pericolo per la salute’  nell’esposizione al Benzene, pericolo che rende fondata e legittima la condanna del manager della Tamoil per il reato di disastro ambientale innominato colposo.
L’avvocato Annalisa Beretta ha posto l’accento sul pregiudizio arrecato dall’ inquinamento sui soci che fruiscono le Canottieri e sulla necessità, da parte della cittadinanza cremonese, di una risposta definitiva sulla vicenda.
“Restiamo in attesa – concludono gli avvocati  –  di conoscere le motivazioni della sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione.  Eduardo de Filippo diceva che nella vita, gli esami non finiscono mai: vero. A tale riflessione si potrebbe aggiungere che, per superarli, bisogna impegnarsi, studiare, approfondire e sacrificare sui libri una parte del proprio tempo”.

LE REAZIONI –  Legambiente Lombardia (una delle parti civili), attraverso Sergio Cannavò, responsabile del Centro di Azione Giuridica si dichiara “molto soddisfatta per il pronunciamento della magistratura, il quarto di fila, che stabilisce che le aree tra la raffineria e il Po sono state inquinante con colpa dai vertici aziendali della Tamoil di Cremona, con un rischio per la salute dei tanti frequentatori delle aree ricreative e sportive che hanno sede in quella zona, determinando un vero e proprio disastro ambientale. È una vicenda processuale lunga e complessa, speriamo che si possa mettere la parola fine”.
“I fatti contestati – ricorda Legambiente – risalgono al periodo 2001-2007 nel quale, secondo i giudici, ci fu un esteso inquinamento da idrocarburi nel terreno e nella falda acquifera a causa della mancata manutenzione del sistema fognario interno all’azienda”.

“Almeno dal punto di vista giudiziario – dichiarano Maurizio Turco, segretario del Partito Radicale e Sergio Ravelli, consigliere generale del Partito Radicale – il caso Tamoil è definitivamente chiuso. Con la verità giudiziaria si è confermata una verità storica: la raffineria Tamoil ha inquinato la città di Cremona, provocando un grave disastro ambientale.
Resta invece aperta la questione della bonifica resa necessaria da quel disastro, sia del sito industriale che delle aree esterne. Nonostante i notevoli sforzi messi in atto dall’amministrazione comunale, seppur tardivi rispetto all’autodenuncia del 2001, il procedimento amministrativo evidenzia un gap rispetto alla verità processuale e tecnica in quanto non impone alla società gli stessi obiettivi di bonifica definiti dall’allegato 1 del T.U. ambientale n.152/200.
E’ necessario quindi rivedere gli obiettivi di bonifica ed in particolare i Punti di Conformità, i punti cioè in cui si debbono rispettare i limiti imposti dalla legge. È urgente che le istituzioni procedano celermente e radicalmente.
Oggi non ci sono più prudenza o alibi per restituire ai cittadini un loro diritto inalienabile”.

 

 

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