Morì per colpa dell'amianto alla ex Centrale del Latte Il Comune deve risarcire
Il Comune di Cremona è stato ritenuto responsabile di aver esposto per anni al rischio amianto l’operaio Ottorino Cervi, morto il 29 maggio 2004 per mesotelioma pleurico maligno. L’amministrazione dovrà quindi risarcire le figlie Oriana e Laura. A ciascuna andrà una somma di 165.000 euro. Così ha deciso il giudice di Brescia Daniela Fedele, della seconda sezione civile della Corte d’appello, in seguito al ricorso presentato dai famigliari di Cervi che al Comune avevano chiesto 900.000 euro di danni morali e biologici. Si tratta della prima sentenza che a Cremona riconosce la morte per amianto.
In primo grado, nel 2015, il giudice Alessandra Medea Marucchi aveva rigettato le richieste di risarcimento, ma per la famiglia, che è ricorsa in appello, il Comune era invece responsabile del decesso dell’operaio dell’ex Centrale del latte, società partecipata in capo al Comune di Cremona, chiusa negli anni 80. Per i familiari, la causa della morte del caldaista, che aveva lavorato nella società dal 1947 al 1981, era da ricercarsi appunto nell’amianto.
L’operaio era stato esposto per anni a rischi gravissimi. Una volta in pensione, Cervi si era ammalato, una malattia veloce e repentina che lo aveva portato alla morte. Nel suo lavoro, hanno sempre sostenuto i familiari, respirava fibre di amianto, sostanza micidiale che provoca malattie che non perdonano. Ogni 5 o 6 mesi doveva sostituire una lastra di amianto a chiusura della bocca della caldaia. Andava ad acquistare la lastra in ferramenta, poi la doveva sagomare, tagliandola con un flessibile. Da lì si erano liberate le fibre di amianto che Cervi ha respirato per quasi 40 anni e che gli avevano provocato il classico tumore polmonare da amianto.
Anche l’Inail aveva riconosciuto la malattia professionale, ma nella sentenza il giudice parlava di “insufficienza di prove di una esposizione significativa e massiccia di Cervi all’amianto nel corso degli anni lavorativi”, tanto che il medico del lavoro era giunto alla conclusione “che lo stesso fosse stato esposto a inalazione certa, ma intermittente a piccole quantità di polveri e fibre di amianto”. Mancava, dunque, la prova che ci fosse stata effettivamente “un’inalazione di fibre superiore a quella inalata dalla popolazione generale”. “Se, dunque, da un lato”, per il giudice di primo grado, “certa” era stata l’esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, dall’altro un’esposizione così ridotta (per alcuni minuti all’anno, secondo le emergenze processuali) consentiva di “ritenere certamente possibile, ma non probabile, che la malattia si fosse sviluppata a causa di tale esposizione, e non invece per l’esposizione ambientale, tenuto conto del contesto di quegli anni e del posizionamento dell’abitazione del signor Cervi”, che abitava tra la stazione, la caserma Col di Lana e l’ex stabilimento Armaguerra, tutte zone bonificate dall’amianto tra il 2009 e il 2010.
Il giudice della Corte d’appello di Brescia, però, non è stato dello stesso avviso, ed ha accolto il ricorso delle figlie di Cervi. “Secondo la legge scientifica della teoria multistadio della cancerogenesi”, si legge nella motivazione della sentenza, “qualsiasi esposizione ad amianto, oltre che aumentare il rischio di insorgenza, ovvero determinare l’innesco della patologia tumorale, ne diminuisce i tempi di latenza e quindi di sopravvivenza”. Inoltre, “le testimonianze assunte in corso di causa, gli accertamenti del consulente e addirittura le stesse affermazioni dell’Avvocatura Comunale, avevano consentito di acclarare come il signor Cervi avesse lavorato per anni in un ambiente totalmente privo dei presidi minimi indispensabili per tutelarne la salute”. “Il profilo colposo”, si legge nella motivazione, “era integrato dal mancato uso delle mascherine di protezione”. Per il giudice, “l’esposizione all’amianto, protrattasi per dieci anni circa, fu sì intermittente, ma di lunga durata, e non meramente occasionale e di breve durata come invece ritenuto dal primo giudice. Tutti i testi hanno riferito che l’attività manutentiva e di pulizia della caldaia veniva svolta senza mascherine e in un ambiente privo di impianto di aerazione, benchè sin dal 1973 si fosse a conoscenza della pericolosità dell’amianto”.
Nella causa civile, la famiglia Cervi era assistita dall’avvocato Marco Gamba con il collega Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale sull’amianto (Ona), mentre il Comune di Cremona dall’avvocato Enrico Cistriani. “Faremo appello in Cassazione per questa sentenza che ci sembra quantomeno discutibile”, ha commentato il legale del Comune.
Sara Pizzorni