Cronaca

Revoca automatica patente solo per alcol o droga. Il caso sollevato anche a Cremona

L’avvocato Gabriele Fornasari

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 222 del codice della strada che prevede la revoca automatica della patente per cinque anni in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. La revoca automatica è legittima solo nei casi di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe. E’ invece illegittima nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali e viene pertanto riconosciuto al giudice il potere di valutare caso per caso, se applicare in alternativa alla revoca la meno grave sanzione della sospensione della patente.

La questione era stata sollevata anche davanti al giudice di Cremona Francesco Sora dall’avvocato Gabriele Fornsari, legale di un automobilista finito a processo per lesioni stradali. Il legale aveva fatto riferimento alla norma del nuovo testo dell’articolo 222 del codice della strada che individua le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime. Secondo la legge, in caso di un incidente stradale da cui discenda una lesione personale grave, il responsabile era passibile, oltre che di una sanzione penale decisa dal giudice a seconda della gravità del caso, anche di una sanzione amministrativa che implica la revoca della patente di guida con possibilità di conseguimento non prima che siano trascorsi cinque anni dalla revoca. Una sanzione, quest’ultima, che, diversamente da quella penale, modulata dal giudice, restava valida per tutte le condanne.

Significativo, in questo senso, il caso di Cremona: il giorno dell’incidente Carlo, alla guida della sua auto, si trovava in una strada a senso unico fermo allo stop in attesa di immettersi nel traffico veicolare. In quel momento arrivava un motociclo che, a causa della scarsa visibilità dovuta alla pioggia e a causa delle auto parcheggiate che ostruivano la visibilità in prossimità dell’incrocio, non era riuscito ad evitare l’impatto con la vettura di Carlo. Nella caduta, il motociclista si era provocato lesioni guaribili in oltre 40 giorni. La pena nei confronti di Carlo sarà decisa dal giudice, ma la sanzione amministrativa della revoca della patente sarebbe stata automatica, con l’impossibilità di conseguire il documento per oltre cinque anni.

“In questo modo”, aveva fatto notare l’avvocato Fornasari nella memoria che eccepiva l’illegittimità costituzionale della norma, “una svista o una fatalità o una condotta di guida spregiudicata vengono trattate in modo uguale, in violazione delle norme costituzionali. E’ evidente come la sanzione amministrativa potrebbe essere soggettivamente ben più afflittiva di quella penale: oltre cinque anni senza poter condurre un veicolo potrebbe pregiudicare anche l’ambito lavorativo del condannato”.

La questione era già stata sollevata davanti al tribunale di Torino che con un’ordinanza aveva sospeso il procedimento ed inviato gli atti alla Corte Costituzionale. A Cremona il giudice Sora, che aveva accolto l’eccezione, aveva rinviato il processo per dar modo alla Corte di pronunciarsi. E ora la Corte si è espressa, ritenendo giusto l’inasprimento delle pene previste dalla legge n. 41/2016, ma dichiarando illegittimo l’art. 222 nella parte in cui dispone la revoca automatica della patente di guida in tutti i casi di omicidio e lesioni stradali.

Sara Pizzorni

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