Cronaca

Argine, 'impallinate' in appello le restrizioni: si può cacciare

L’avvocato Borelli

I cacciatori potranno usare le doppiette su quel pezzo di argine appena fuori dalla località Bosco ex Parmigiano che raggiunge il Po. E’ una strada privata non soggetta ai divieti di caccia. Lo ha stabilito la sentenza emessa dalla corte d’appello di Brescia nella causa civile promossa da un cacciatore contro la Provincia di Cremona, in particolare contro il comando della polizia provinciale. Cacciatore al quale in primo grado il tribunale di Cremona aveva dato torto, mantenendo la sanzione di 206 euro emessa nel maggio del 2015 dalla Provincia di Cremona “per aver esercitato la caccia con fucile carico a distanza inferiore a 50 metri da una strada carrozzabile”. Secondo il giudice di primo grado, infatti, quel tratto asfaltato posto sulla sommità dell’argine maestro era da qualificarsi in una strada ‘aperta alla circolazione, essendo notoriamente percorsa da pedoni e biciclette’. Un’area, dunque, ‘ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali’.

Non è così, invece, per la prima sezione civile della corte d’appello di Brescia, secondo cui la sommità arginale in questione non può essere definita area ad uso pubblico, in quanto strada di proprietà dell’Aipo, Agenzia Interregionale per il fiume Po, ed essendo interdetta ai non autorizzati. All’ingresso della strada, infatti, c’è uno sbarramento e la segnaletica che ne inibisce il transito al pubblico. Risulta invece percorribile solo da parte dei veicoli di servizio autorizzati per eseguire controlli e la manutenzione degli argini del fiume. Di fatto, però, nonostante lo sbarramento ai non autorizzati, viene usualmente utilizzata come percorso ciclopedonale. Sufficiente, per il tribunale di Cremona, per definirla ‘strada carrozzabile’. Non così per la corte d’appello, secondo cui si tratta di una “strada privata appartenente all’Aipo che non collega centri abitati né abitazioni”.

L’avvocato Gaboardi

“Il passaggio generalizzato”, si legge nella sentenza, “è espressamente vietato, ad eccezione dei soli veicoli autorizzati dallo stesso Aipo”. A giudizio della corte, “a nulla rileva che la strada sia di fatto percorsa da pedoni e biciclette in quanto più appetibile, essendo asfaltata, rispetto al percorso ciclabile sterrato che corre nelle vicinanze”. Per i giudici di Brescia, “non basta che la strada sia carrozzabile, e cioè astrattamente percorribile da automezzi, avendo la stessa norma sanzionatrice espressamente escluso dal divieto alcune categorie di strade, pur carrozzabili, per le quali tuttavia il legislatore ha ritenuto non sussistere l’esigenza di tutela della incolumità pubblica in considerazione del transito soltanto saltuario e occasionale”. La strada in questione, dunque, “rientra nelle categorie espressamente escluse dal divieto di caccia, non conducendo ad alcuna abitazione ed essendo il suo accesso espressamente vietato ai veicoli non autorizzati, non potendo, pertanto, essere considerata di uso generalizzato o strada vicinale soggetta a servitù di pubblico transito”.

Soddisfatti si sono detti gli avvocati Giuseppe Borelli ed Alberto Gaboardi, che hanno rappresentato il cacciatore nella causa civile. “Ad assisterlo”, ha aggiunto l’avvocato Gaboardi, “si sono prodigati intensamente anche i rappresentanti dell’Enalcaccia, nella persona del gerente locale, la guardia volontaria Franchino Ravelli”.

Sara Pizzorni

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