Cronaca

Un fantasma si aggira per il web

Un fantasma si aggira per il web, il fantasma dell’ultimo governo da considerarsi legittimo, perchè eletto dai cittadini. Parlo di fantasma perchè un tale governo, dall’unità d’Italia ad oggi, non è mai esistito.
L’articolo 65 dello Statuto Albertino, in vigore sotto la monarchia, si limitava ad affermare che “Il Re nomina e revoca i Suoi Ministri”. Non era previsto il Governo come organo collegiale, anche se, di fatto, funzionò sempre il Consiglio dei Ministri, guidato dal Presidente del Consiglio. Neppure era previsto che il Governo avesse la fiducia del Parlamento. Anche questo fu un portato della prassi costituzionale che si instaurò nel Regno di Sardegna, ancor prima dell’unità d’Italia.

L’articolo 92, secondo comma, della Costituzione repubblicana prevede che “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.
Il successivo articolo 94 prevede che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Le norme sono quindi chiarissime. Ciononostante, ogni giorno, legioni di webeti, come ebbe a definirli Enrico Mentana, inperversano su internet, alzando alti lai sulla povera Italia, afflitta da governi non eletti dai cittadini.

A ciò si aggiunge la demagogia di alcuni politici che, facendo finta di ignorare le disposizioni della Costituzione, li seguono su questa strada, versando benzina sul fuoco.
La forma di governo, in Italia, è una forma di governo parlamentare. Il Governo, infatti, è espressione di una maggioranza parlamentare, che può anche mutare, come è più volte accaduto, nel corso di una legislazione, e cioè fra una elezione e l’altra. Ciò è accaduto, in tempi recenti, con il passaggio dall’ultimo governo Berlusconi al governo Monti.
Non si può parlare, tuttavia, di “dittatura parlamentare”, perchè i poteri del Parlamento sono condizionati dalla possibilità di intervento del Presidente della Repubblica. E’, infatti, come si è detto, prerogativa del Presidente della Repubblica nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri. L’articolo 92 della Costituzione non dice quali criteri il Presidente della Repubblica debba seguire nell’effettuare la nomina.

Tuttavia, la dottrina unanime afferma che il Presidente della Repubblica debba scegliere la personalità che più facilmente sia in grado di ottenere la fiducia del Parlamento. Questa è la ragione per cui la nomina, per prassi e non per previsione costituzionale, è preceduta dalle “consultazioni”, che consentono al Presidente della Repubblica di verificare gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento.

Altra cosa è la forma di governo del Primo Ministro (tipica, ad esempio del Regno Unito e della Germania). Si tratta di un sistema in cui la figura del Primo Ministro è particolarmente forte. Egli ha il potere di nominare e revocare i ministri, perchè è il solo titolare del rapporto fiduciario con il Parlamento. Egli, inoltre, ha il potere di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni, potere che, in Italia, compete al Presidente della Repubblica.

Altro sistema ancora è quello del Primo Ministro (e non del Governo) eletto direttamente. Si tratta di una forma di governo assolutamente eccezionale, perchè è stata attuata solamente in Israele per un breve periodo, dal 1996 al 2003. Fu poi abbandonata perchè creava governi privi di maggioranza parlamentare.
Che il Governo sia eletto dai cittadini è, pertanto, solo una leggenda. Ma, come si suol dire, al fondo di ogni leggenda vi è un nucleo di verità.
Ciò è vero anche in questo caso. La leggenda è nata per effetto della Legge 21 dicembre 2005 n. 270 che, al quinto comma dell’articolo 1, contiene la seguente previsione: “Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”.

La norma è poi rimasta in tutte le successive leggi elettorali.
E’ però totalmente e assolutamente priva di ogni effetto pratico, in quanto espressamente prevede che restino inalterate le prerogative del Presidente della Repubblica, previste dall’articolo 92 della Costituzione.
In conclusione l’elezione diretta del Presidente del Consiglio (e non già del Governo) può essere un legittimo auspicio, ma non è prevista dall’ordinamento costituzionale italiano.
Da ciò consegue che non ha senso parlare di governi illegittimi perchè non eletti direttamente dai cittadini.

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