Prima Show: il Comune vince contro i creditori 'Nessun valido contratto'
Non sussistono le condizioni perché il Comune di Cremona risarcisca i 13 creditori di Prima Show, la società che nel 2010 aveva organizzato il Festival di Mezza Estate , dichiarata fallita il 23 novembre 2012. Lo ha deciso, al termine della causa civile intentata contro l’Amministrazione comunale (passata giunta Perri), il giudice Alessandra Medea Marucchi, che ha quindi dato ragione al Comune, e ha condannato i fornitori in solido alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Comune, quantificate in 4.500 euro.
I fornitori avevano fatto causa al Comune per vedere riconosciuta la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in ragione del mancato pagamento dei corrispettivi loro dovuti dalla società romana Prima Show quale organizzatore dell’evento. Gli stessi avevano agito nei confronti del Comune in qualità di co-organizzatore e patrocinatore della manifestazione, incolpandolo di aver affidato l’organizzazione della manifestazione ad una società priva di esperienza e solidità economica.
Nelle sette pagine di motivazione, il giudice ha invece escluso “l’allegata responsabilità contrattuale, non essendovi evidenze che tra gli attori e il Comune sia intercorso alcun valido contratto”, né è emerso che “i fornitori siano stati indotti a ritenere che il Comune avesse direttamente assunto obblighi economici nei loro confronti, come peraltro riscontrato dal fatto che i fornitori avanzavano richieste di pagamento a Prima Show e lamentavano invece dal Comune tale inadempimento, in qualità di (ritenuto) ‘garante’ e non obbligato principale”.
Per il giudice, “va escluso che il Comune abbia assunto, o indotto a ritenere di aver assunto, diretta posizione di garanzia per gli obblighi sorti tra Prima Show e i fornitori, non trovando tale allegazione riscontro in alcuna espressa, ma neppure implicita condotta assunta dal Comune, ed anzi, proprio l’assenza di risorse economiche, ovvero la scelta di non impiegare risorse economiche nel festival, era stata presupposto dell’intervento di Prima Show. L’assenza di alcun impegno scritto in garanzia avrebbe dovuto escludere ogni diligente affidamento in tal senso da parte dei fornitori”.
Per il giudice, “non può poi ritenersi che il Comune abbia, con condotte successive e differenti, offerto ai fornitori notizie ingannevoli sulla solvibilità di Prima Show, inducendoli sul punto in errore”.
Il giudice, infine, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Tar di Brescia “in ordine ad ogni altra domanda di adempimento e risarcitoria conseguente alla formazione, conclusione ed esecuzione dell’atto avente ad oggetto ‘l’accordo Comune di Cremona e Prima Show per l’organizzazione della V edizione del festival di mezza estate sottoscritto il 15 aprile del 2010’”.
Le ditte che avevano citato in giudizio il Comune per danni inizialmente quantificati in 660.000 euro sono:
Format Grafica e Comunicazioni ; la Società Sebach – Servizio Bagni Chimici s.r.l., la Ditta individuale del signor Alfredo Corni, ora Ditta Image-Lab; la Società Sartoretto Group s.r.l. Stanging Company; la Società Fantigrafica s.r.l., la società Giochi di Luce Servizi s.r.l., la Società Cooperativa Sociale Onlus Prontoservizi, la Società Cooperativa Dharma, la Società Polografico s.r.l.; la Società Hotel Astoria s.r.l.; la Società Uggeri Pubblicità s.r.l., la Società Keropetrol s.p.a.; la Ditta Arena Giardino – Parco Tognazzi e Giorgio Brugnoli quale titolare della ditta Arena Giardino – Parco Tognazzi.
I fornitori erano rappresentati dall’avvocato Giovanni Ripa, mentre il Comune dall’avvocato Enrico Cistriani.
Sara Pizzorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA