Cronaca

La procura di Brescia impugna la sentenza Tamoil: 'E' avvelenamento delle acque'

La procura generale della Corte d’appello di Brescia, nella persona del sostituto procuratore generale Manuela Fasolato, ha impugnato la sentenza di primo grado pronunciata il 18 luglio dell’anno scorso dal giudice Guido Salvini, chiedendo la condanna per tutti gli imputati per il reato di avvelenamento delle acque con il concorso del reato di disastro doloso ambientale. Quindi il procuratore generale va oltre il giudice Salvini, che aveva condannato per disastro doloso solo due degli imputati, i manager Enrico Gilberti e Giuliano Guerrino Billi, rispettivamente a sei anni e a tre anni, mentre gli altri due, Mohamed Saleh Abulaiha e Pierluigi Colombo, erano stati condannati ciascuno ad un anno ed otto mesi per il reato di disastro colposo. Il quinto imputato, Ness Yammine, era stato assolto dal giudice di primo grado, mentre per il procuratore generale di Brescia, il manager merita la condanna.

Pr il pg di Brescia, che si trattasse di un vero e proprio disastro ambientale e di un vero e proprio avvelenamento delle acque “emerge in maniera evidentissima nel caso di specie se solo si considerano la quantità e la qualità di sostanze nocive classificate cancerogene immesse nel terreno, negli acquiferi e nelle falde dalla Tamoil, la pluralità di tali immissioni nel tempo e le modalità delle stesse, il conseguente degrado della salubrità dell’ambiente, la potenzialità di tale inquinamento ad intaccare pesantemente la salute delle popolazioni che potevano avere accesso all’acqua così inquinata, sia per uso umano che per uso irriguo”.

Il pg Fasolato, nelle 136 pagine di impugnazione della sentenza di primo grado,  ricorda che in relazione all’avvelenamento delle acque “il legislatore ha voluto una soglia penale estremamente avanzata, intendendo questo come un delitto di pericolo presunto, e che in base agli orientamenti costanti della giurisprudenza di legittimità, perchè ci sia stato avvelenamento basta solamente che vi sia stata una situazione di pericolo per la salute pubblica, il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti, di qualità e in quantità tali da determinare il pericolo di effetti tossico nocivi per la salute”. Per il pg, che dà atto al giudice Salvini di averlo riconosciuto in molti passaggi della motivazione, “ciò è avvenuto nel caso di Tamoil: il fatto che la contaminazione non sia passata alla falda profonda, utilizzata per scopi direttamente potabili, ma sia rimasta alla falda superficiale e intermedia, nulla toglie al pericolo per la pubblica incolumità riguardante non solo la falda superficiale e intermedia, ma appunto anche la stessa falda profonda”. Di conseguenza, “è pacifico che per la sussistenza del reato di avvelenamento delle acque basta un pericolo per la salute pubblica e non è invece necessario che in concreto si verifichi un evento dannoso”.

Del grave inquinamento causato dalla rete fognaria, secondo il pg di Brescia, erano a conoscenza tutti i manager, i quali, negli anni, anche ereditando  le cariche, non hanno fatto nulla per impedirlo. Scrive il pg: “Tamoil si è spinta ad escludere, non si sa sulla base di quali convinzioni, che gli idrocarburi avessero raggiunto in modo grave le aree esterne, nè ha comunicato alcunchè su una fonte di pericolo primaria, la rete fognaria, vetusta, una fonte in grado di aggravare anche dopo il 2001 la situazione di contaminazione”. Per la procura di Brescia, già all’epoca, la raffineria “aveva in mano tutti i dati operativi, storici e documentali per fornire in tempi brevi agli enti un quadro completo della situazione e almeno le linee essenziali della strategia con cui porvi riparo”. “Una comunicazione incompleta”, per il pg, “equivale ad una mancata comunicazione”.

Nessuno degli imputati, per il pg, “deve essere considerato esente da responsabilità”, neppure i due manager Colombo e Abulahia ai quali il giudice Salvini ha attribuito il disastro colposo. “Per la procura di Brescia, “anche se rispetto a Gilberti e Billi sono entrati in scena in un momento tardivo, e cioè nel 2006 e nel 2007, la loro presenza non ha determinato alcuna frattura di continuità con la strategia precedente alla quale si sono semplicemente adeguati e comunque in quella fase erano ormai evidenti per chiunque avesse un ruolo di un certo livello all’interno della Tamoil le conseguenze della situazione della rete fognaria e il grave stato di compromissione della falda”. In pratica, “Colombo e Abulahia hanno condiviso l’illecito iniziato nel 2001”. Anche Ness Yammine, per il pg Fasolato, “aveva piena consapevolezza di quanto accadeva, consapevolezza che gli veniva dalle capacità tecniche di cui era indiscutibilmente fornito e dalla circolarità delle informazioni all’interno del gruppo societario, con l’accettazione del rischio delle conseguenze della sua condotta”. Per il pg, dunque, “fu una scelta consapevole dei vertici della società quella di gestire in maniera illecita i rifiuti e di non adeguare l’impianto, anche fognario. Fu una scelta strategica di disinteresse, fu anche una scelta consapevole quella di non adeguare le opere conservative degli impianti, le riparazioni, la manutenzione, e furono certamente scelte prese anche a livello di vertice, con la piena consapevolezza dei budget e pure delle strategie complessive di manutenzione dell’impianto, con la evidente preoccupazione imprenditoriale di ridurre i costi al fine di aumentare i profitti per rendere più appetibile al mercato l’azienda e i suoi prodotti”.

Il 27 maggio del 2014, al termine della requisitoria del processo di primo grado, il pm di Cremona Fabio Saponara aveva chiesto al giudice Salvini di condannare gli imputati per il reato di avvelenamento delle acque. Per Gilberti, la richiesta di pena era stata di 13 anni, per Abulaiha, 11 anni, per Billi, 10 anni, per Yammine, 9 anni e per Colombo, 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Sara Pizzorni

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