Botti di Capodanno Tutte le indicazioni nell'ordinanza del sindaco
In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il sindaco, con apposita ordinanza, ha stabilito che la vendita di botti e petardi negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge,in particolare per quanto riguarda il quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. E’ tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici. Per quanto concerne i posteggi straordinari, per il Capodanno 2014, sono stati individuati esclusivamente i seguenti quattro punti: via Portinari del Po, via Persico (zona stadio), Ca’ de’ Somenzi (a ridosso dello sterrato – area fronte fiera), via Milano (area antistante il parcheggio Corazzi). L’occupazione è limitata solo a due giorni (30 e 31 dicembre).
E’ tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; per le iniziative preorganizzate, i responsabili dovranno affiggere appositi cartelli; all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, ecc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture, a partire dal 29 dicembre 2013 e fino al 6 gennaio 2014; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti. Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine. Gli organizzatori delle feste dovranno assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine.
Il sindaco richiama l’attenzione dei cittadini sulla pericolosità di botti e petardi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e di divertimento generale, non debba, in nessun modo, essere funestata da incidenti, che la normale prudenza avrebbe consentito di evitare.
Si raccomanda di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio; di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che dovessero rinvenire; di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro (la vendita è vietata ai minori di età inferiore ai 14 anni); di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
La mancata osservanza di queste disposizioni, qualora la legge non disponga diversamente, prevede una sanzione fino a 100,00 euro fatta salva la denuncia all’Autorità Giudiziaria se l’episodio assume rilievo penale.
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