Cronaca

Delitto Casale: "Oscuri rapporti
di affari tra vittima e imputato?"

La motivazione della sentenza di condanna a 24 anni per
Domenico Gottardelli: Movente incerto e mancanza di premeditazione

Domenico Gottardelli

“Appare arduo ammettere che Domenico Gottardelli, convinto della progressiva ruberia in suo danno, abbia per oltre cinque anni tenuto per sé tale convinzione, senza esternarla, dandosi esclusivamente, per così tanto tempo, a cogitare un modo per potersi vendicare di Fausto Gozzini”. Lo scrivono i giudici della Corte d’Assise di Cremona nelle 33 pagine di motivazione della sentenza di condanna emessa lo scorso 26 settembre nei confronti di Domenico Gottardelli, il 79enne idraulico di Covo, in provincia di Bergamo, che il 14 dicembre dell’anno scorso aveva ucciso con un colpo di fucile l’amico di una vita Fausto Gozzini, 61 anni, nell’ufficio della sua azienda di Casale Cremasco. A Gottardelli erano stati inflitti 24 anni di reclusione per omicidio volontario e per detenzione e porto illegale di arma. Esclusa l’aggravante della premeditazione.

A sinistra la vittima, a destra il suo omicida

Il movente, scrivono i giudici, “è rimasto non chiarito”. Gottardelli ha sempre sostenuto di aver ucciso l’amico perchè lo riteneva colpevole di essersi appropriato del suo denaro contante, 300.000 euro, soldi ricavati dalla vendita di una casa al lago e custoditi nel garage della sua abitazione. E lo avrebbe fatto con la complicità della domestica di Gottardelli, amante di Gozzini. A suo tempo interrogata, la donna aveva ammesso la relazione, ma aveva negato di aver consumato rapporti in casa di Gottardelli, nè di aver avuto in qualche modo a che fare con la sparizione del denaro.

“Ho conosciuto il Gozzini circa 15 anni fa tramite Gottardelli”, aveva raccontato agli investigatori. “Ccon lo stesso ho intrattenuto una relazione sentimentale circa sette anni fa, durata circa quattro o cinque mesi. I nostri incontri avvenivano presso alcuni alberghi della zona o in autovettura. La relazione terminava per mia decisione e senza particolari motivi. Non ho mai visto denaro contante. Ribadisco di non essere mai andata in garage e Gozzini Fausto non mi ha mai confessato dell’esistenza di grosse somme di denaro contante nascoste nell’abitazione di Gottardelli”.

L’altro possibile movente è che l’imputato avrebbe ucciso Gozzini perchè la vittima non voleva più prestargli la sua casa in Tunisia, dove l’ex idraulico soggiornava per diversi mesi all’anno e dove avrebbe intrattenuto rapporti sessuali con minorenni.

“Le risultanze disponibili”, si legge nella motivazione, “contrastano con la narrazione di Gottardelli, ed indicherebbero che la causale del crimine stia nel rifiuto della vittima di accordare ancora all’imputato la disponibilità della casa in Tunisia, disponibilità a cui Gottardelli teneva per ragioni solo affiorate, ma non compiutamente dimostrate in giudizio. Il riferimento è alle presunte presenze di minorenni nella casa”, dato che però proviene da dichiarazioni de relato acquisite dalla vittima da parte di persone mai ascoltate a dibattimento. Ma neanche questo movente ha convinto i giudici, secondo i quali, se Gottadelli fosse stato determinato a soggiornare in Tunisia, “aveva le disponibilità finanziarie, tali da consentirgli di trovare un alloggio alternativo”.

L’avvocato Santo Maugeri, difensore di Gottardelli

Insomma, a giudizio della Corte, “da un lato non è credibile e comunque rimane indimostrata la causale che proviene dall’imputato (l’uccisione dell’amico era avvenuta siccome costui gli aveva rubato denaro in combutta con la domestica), dall’altro lato non convince che l’uccisione di Gozzini sia scaturita dal rifiuto di costui di consentire ancora al Gottardelli la disponibilità della casa in Tunisia a causa dei presunti trascorsi con minorenni dell’amico imputato. Può solo prospettarsi, senza certezze processuali, che il movente del crimine affondi negli oscuri rapporti di affari tra Gottardelli e Gozzini, involgenti verosimilmente questioni irrisolte di dare/avere”. I giudici citano le dichiarazioni della domestica su “investimenti immobiliari fatti a Dubai ed in Tunisia dall’imputato e dalla vittima”.

In conseguenza anche del movente incerto, la premeditazione è stata esclusa: in proposito, la Corte scrive che “la premeditazione deve essere esclusa, come non provata, anche quando sia incerto il movente del delitto, perchè solo attraverso la certezza di questo elemento, unitamente alle modalità dell’azione, è possibile stabilire la sussistenza o meno del perseverante proposito, nell’animo dell’agente, di commettere il fatto criminoso”.

Tutto questo, unito “all’assenza di qualunque comportamento premonitore dell’intento omicidiario”, “il difetto del movente” e “le modalità del delitto, compiuto in pieno giorno, in un luogo dove erano presenti altre persone, con un’arma già detenuta da anni e senza il compimento di preventivi sopralluoghi”.

“Non è certamente irragionevole”, secondo i giudici, “prospettare che la volontà omicida, pur vagamente abbozzata anteriormente a livello sub-inconscio, si sia insediata/radicata nella psiche dell’imputato il giorno stesso del crimine, in un quadro di preponderanti e intensi sentimenti di rabbia nei confronti dell’amico”.

Sara Pizzorni

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