Cronaca

Vendita alcolici allo stadio:
cambia l'ordinanza del sindaco

Una nuova ordinanza per il divieto di vendita di bevande alcoliche all’interno dello stadio Zini e nei suoi dintorni è stata emessa nei giorni scorsi, sostituendo quella emanata lo scorso mese di agosto, all’inizio del campionato di calcio di serie A. Un documento, sottoscritto dal sindaco Gianluca Galimberti e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune il 22 dicembre, analogo al precedente ma con una modifica: “I divieti previsti nella precedente ordinanza – si legge – non si applicano nelle aree hospitality dislocate all’interno dello stadio, il cui accesso è riservato a coloro che sono in possesso di accrediti personali”.

La nuova ordinanza è stata emessa pochi giorni dopo che i Carabinieri del Nas di Cremona, durante un’ispezione delle aree ristoro dello stadio “Giovanni Zini”, hanno scoperto esercizi che somministravano anche bevande alcoliche nonostante i divieti.

Gli alcolici quindi non possono essere venduti negli esercizi commerciali interni ed esterni allo stadio, nonché nei ristoranti, bar ed esercizi commerciali nelle vie: Ghisleri, Brescia, Mantova, Persico, Degli Opifici, Dell’Innovazione Digitale, Cappuccini, Beato Enrico Rebuschini, Del Macello, Esilde Soldi, Dante Ruffini, Cavo Cerca, Decia, Cascina Corte, Ferrabò, Dante, Trento e Trieste, Matteotti, piazza Libertà e piazza San Michele.

Il divieto inizia due ore prima della partita e termina due ore dopo, e si estende anche alla vendita o somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro, ma anche di plastica o in lattina se sigillata o con tappo. Questo per evitare che qualche contenitore possa essere utilizzato come “arma impropria” o lanciato in campo.

Nelle medie e grandi strutture di vendita sarà consentito lo svolgimento della normale attività di vendita di bevande non alcoliche in plastica e lattine nell’ambito della normale spesa delle famiglie. Inoltre, è sempre consentita la somministrazione di alcolici inferiori a 21 gradi e bevande varie anche in contenitori di vetro, nell’ambito dell’attività di ristorazione.

Naturalmente permane il divieto di introdurre all’interno dello stadio bottiglie, contenitori di vetro in genere, lattine sigillate e bottiglie di plastica con tappo, in qualsiasi orario e giorno in cui vengano organizzati incontri di calcio. Per la violazione della normativa è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro. lb

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