A Capodanno divieto di
botti e di fuochi d'artificio
Dal 31 dicembre 2021 all’1 gennaio 2022 nei luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio è vietato far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi. Lo stabilisce un’apposita ordinanza sindacale. E’ inoltre sempre vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita nel raggio di 200 metri dagli ospedali, dalla case di cura, dai ricoveri pubblici di animali (canile, gattile).
Tali divieti non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc.
Nell’ordinanza viene raccomandato ai proprietari di animali d’affezione di vigilare ed attivarsi in modo che l’eventuale disagio determinato dall’uso di giochi pirici, laddove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento, nonché investimento a causa di incidenti stradali.
Le violazioni alle norme stabilite dall’ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, prevedono una sanzione sino a 300,00 Euro.
Il provvedimento è stato predisposto sulla base delle vigenti disposizioni nazionali e regionali e visto l’orientamento espresso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha richiesto ai sindaci la massima attenzione anche nel monitoraggio di feste private in occasione del Capodanno.
Si ricorda infine che, ai sensi del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021, fino al 31 gennaio 2022 sono vietate feste, eventi e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.