Politica

Conservare le ceneri dei defunti
nei luoghi di culto: l'odg

Il polo crematorio

Autorizzare la conservazione delle ceneri dei defunti presso luoghi di culto: questo quanto chiedono in un ordine del giorno i consiglieri comunali di Viva Cremona e Forza Italia, Maria Vittoria Ceraso, Carlo Malvezzi, Federico Fasani, Saverio Simi, facendo eco a quanto già richiesto da Don Andrea Foglia, parroco di S. Abbondio, “che ha individuato, ad esempio, quale luogo di conservazione delle ceneri un’ala dell’adrone del chiostro della sua parrocchia” spiega Ceraso.

In considerazione del fatto che la pratica della cremazione è in forte crescita, alcune Amministrazioni comunali hanno autorizzato, su richiesta dei parroci, la conservazione delle ceneri dei defunti negli edifici di culto o in spazi annessi agli stessi qualora le condizioni logistiche lo permettano. A titolo esemplificativo a Vicenza, nella parrocchia di san Gaetano, in centro storico, con il nulla osta del Comune in quanto non contrario alla normativa, è stato realizzato un cinerario.

Unica prescrizione, oltre la gratuità, l’attivazione di un sistema di controllo contro le profanazioni, condizione richiesta anche quando le urne vengono conservate a casa. Anche a La Spezia le urne funebri potranno essere conservate in un luogo di culto grazie ad una modifica del regolamento di polizia mortuaria adottata in seguito ad una richiesta di un parroco di una chiesa cittadina.

Come noto, la pratica della cremazione ha visto una lunga e non ancora forse completata evoluzione delle posizioni della Chiesa Cattolica che la ammette, con alcune remore, oramai da oltre cinquant’anni. La recente Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede dell’ottobre 2016 è nuovamente intervenuta su questo tema, stabilendo che «le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero» o «se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica». Ciò potrebbe «contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera ed al ricordo dei parenti e della comunità cristiana» e in più eviterebbe il rischio di «pratiche sconvenienti o superstiziose».

Nel Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Cremona l’Art. 77 “Cinerari” dispone che le ceneri possono essere tumulate in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale (un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia). Dal 10 febbraio 2005, in seguito all’entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile inoltre l’affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Terza, si è espressa sul tema della conservazione delle ceneri e con la sentenza 14 novembre 2018 resa nella causa C‑342/17 relativa ad un contenzioso davanti al Tar Veneto, ha stabilito che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell’Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La restrizione, secondo i giudici, non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia.

La Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l’attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l’apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l’Italia evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

Per tutti i motivi sopra esposti abbiamo depositato in data odierna un ordine del giorno per chiedere al Sindaco e alla Giunta di proporre al Consiglio l’approvazione di un’integrazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cremona al fine di prevedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto, ad oggi in ogni caso non espressamente vietata e pertanto già autorizzabile“.

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