Gli avvocati della Bissolati: 'Gli enti prendano atto che il piano operativo Tamoil è da rifare'
“A questo punto resta da capire per quale ragione gli Enti (tra i quali vi è il Comune di Cremona che è stato partecipe, quale parte civile nel processo penale ed ha ottenuto a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva la somma di 1mln di Euro, sul maggior danno da liquidarsi in sede civile) preposti al controllo del Piano Operativo non prendano atto di questa realtà e provvedano a riformulare lo strumento amministrativo, attesa l’erroneità della sua concezione e comprovata inefficacia funzionale“.
Sono gli avvocati Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli a parlare per conto della società canottieri Bissolati, in uno dei passaggi chiave dell’intervento fatto ieri durante l’Osservatorio Tamoil e protocollato oggi in Comune. “Questa realtà” è la sentenza della Cassazione che ha messo la parola fine al lungo iter processuale per disastro ambientale nei confronti della Tamoil.
Il memorandum degli avvocati ripercorre tutta la vicenda Tamoil dall’autodenuncia del 2001, alla diffida del 2007 da parte del settore Ambiente della Provincia, che già indicava Tamoil come responsabile dell’inquinamento delle aree esterne; fino all’accordo di maggio 2011 presso il Ministero dello sviluppo Economico nel quale venivano definiti di compiti di Tamoil nelle aree interne (bonifica, poi diventata Messa in sicurezza operativa) ed esterne (“ripristino ambientale delle aree rivierasche, in fregio al fiume Po, a sud del confine del proprio insediamento, sino al recupero delle stesse alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici”).
Una volta acclarata anche in sede giurisdizionale la responsabilità di Tamoil nelle aree esterne – sostengono i legali suffragati dalla relazione tecnica dello studio Copernico del geologo Gianni Porto – “Tamoil e gli Enti non hanno ritenuto d’intervenire sul Procedimento Operativo (…) approvato nel 2011/2012, basato su una serie di presupposti errati quali: Tamoil non è responsabile dell’inquinamento delle aree esterne alla ex Raffineria; l’inquinamento delle aree della Canottieri Bissolati (parte in proprietà e parte in concessione demaniale) dipende dal riempimento delle “lanche” con materiale inquinato; quindi, l’area inquinata è quella della Bissolati e, di conseguenza, i punti di prelievo sono stati posti a sud della stessa, in fregio al fiume Po”.
Da parte sua il Comune non ha ritenuto di azzerare il procedimento in atto e di avviarne uno nuovo in quanto i risultati del monitoraggio fatto dalla Bissolati non apporterebbe modifiche sostanziali ai dati già noti.
Non la pensano così i consulenti della società canottieri: “Diversamente da quanto posto a base del Piano Operativo in atto, le pronunce giudiziali hanno, definitivamente, stabilito che: l’area inquinata è quella occupata dalla ex Raffineria Tamoil (di conseguenza i punti di prelievo del Piano Operativo devono essere posti “immediatamente a sud” di tale area); la Tamoil è responsabile dell’inquinamento delle aree esterne al proprio sito occupate dalla Canottieri (inquinamento che per estensione, diffusione ed esposizione al pericolo di più persone, configura il reato di disastro ambientale); la barriera idraulica posizionata nel 2007 non impedisce la migrazione degli idrocarburi dall’area dell’ex Raffineria a quelle esterne; l’inquinamento dal 2001 in poi si è “aggravato” a causa delle condotte
colpose dell’ Ing. Enrico Gilberti, amministratore di Tamoil Raffinazione e preposto di tale società dal 1999″.
Al momento dunque resta in sospeso la richiesta danni da parte di Bissolati e Tamoil, in vista della quale i legali hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cremona l’accertamento tecnico preventivo (data ancora da definire) per accertare l’immissione di idrocarburi nella propria area.
Giuliana Biagi