Tamoil, inquinamento Bissolati? Il giudice dice sì alla perizia per accertarlo
Il giudice Andrea Milesi, accogliendo la richiesta degli avvocati Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli, due dei legali che si sono occupati del processo Tamoil, ha disposto l’accertamento tecnico preventivo per stabilire se vi sia ancora presenza di materiale inquinante sotto i terreni della canottieri Bissolati.
Un’iniziativa definita dai due avvocati della società “necessaria” prima di avviare la causa civile per il risarcimento del danno causato dalla raffineria. In sede penale, il processo Tamoil è terminato nel 2018 con una sentenza definitiva di condanna a 3 anni per disastro ambientale colposo nei confronti del manager Enrico Gilberti.
Con questo atto disposto dal giudice, che ha nominato due consulenti, si vuole valutare “se ci sia la presenza di sostanze inquinanti provenienti dal sito ‘ex Tamoil’, tali da costituire, per la loro concentrazione e collocazione rispetto a falda e terreno, pericolo per la salute dei frequentatori della canottieri, ovvero una lesione del proprio diritto di proprietà”.
Per il giudice, “sussiste il requisito dell’urgenza, posto che il permanere nel terreno di propria pertinenza di sostanze inquinanti e pericolose per la salute costituisce sia grave pericolo per la salute dei frequentatori dell’area, sia motivo di recesso dall’iscrizione alla canottieri da parte di molti soci nell’ultimo periodo, così da porre in pericolo la prosecuzione stessa dell’attività associativa”.
Per il giudice, inoltre, “è evidente il nesso di strumentalità dell’accertamento richiesto con la successiva azione di merito volta alla condanna al risarcimento dei danni, per il cui accertamento e quantificazione è necessario valutare sia la provenienza delle sostanze inquinanti, sia l’elemento soggettivo in capo ai soggetti qualificati come danneggianti, sia infine il livello di inquinamento al fine di valutare il deprezzamento dell’area”.
I due esperti nominati dal giudice, seguendo il quesito, dovranno descrivere la situazione del terreno di proprietà della Bissolati per quanto riguarda la presenza o meno di idrocarburi o altri agenti inquinanti rilevati; dire se gli inquinanti possano provenire esclusivamente dalle aree già in uso a Tamoil per la raffinazione e lo stoccaggio dei carburanti, ovvero se possano provenire anche da altre fonti, quali ad esempio il corso del Po o altri siti presenti nelle vicinanze; dire se, per la natura degli agenti individuati, la profondità in cui sono stati rinvenuti e la loro concentrazione, sussista un pericolo concreto per la salute dei frequentatori della società; quali siano le opere necessarie per ridurre sotto i limiti di legge la presenza di tali agenti inquinanti sul terreno preso in considerazione e se la presenza degli agenti inquinanti abbia prodotto un deprezzamento del valore dell’area di proprietà della società quale conseguenza della sua ridotta fruibilità per le finalità e la attività proprie della società stessa.
“Dopo otto anni dalla vicenda processuale penale e quattro gradi di giudizio”, hanno commentato gli avvocati Gennari e Tampelli, “si è pervenuti ad acquisire una verità giuridica che coincide con la verità storica sull’inquinamento delle aree esterne alla raffineria Tamoil.
L’inquinamento delle aree esterne occupate dalla canottieri proviene dal sito occupato dalla raffineria. Tale inquinamento configura il delitto di disastro ambientale, perchè l’evento del danno ha avuto carattere di prorompente diffusione ed ha esposto ad una condizione di pericolo un numero indeterminato di persone.
Ora vi è la necessità di affrontare la questione sotto un punto di vista civilistico legato al risarcimento dei danni provocati da questo disastro ambientale, anche in considerazione del fatto che la contaminazione dell’area Bissolati risulta ancora presente ed alimentata.
La richiesta del ricorso in accertamento tecnico preventivo è il primo passo volto in questa direzione”. “Non nascondiamo la nostra soddisfazione”, hanno concluso i due legali, “per l’accoglimento del ricorso promosso dalla società Bissolati, ma soprattutto per le motivazioni con le quali il tribunale lo ha concesso. Siamo consapevoli che anche la fase civile avrà tempi non brevi”.
Sara Pizzorni