Cronaca

Nuova ordinanza regionale Cosa cambia per sport, caccia, pesca e corsi di formazione

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato oggi, mercoledì 9 dicembre, la nuova ordinanza in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Le misure, in particolare, si riferiscono a rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro, attività formativa per adulti e attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi. Quelle relative ad attività agricole, controllo faunistico e attività di caccia e pesca invece sono valide dal 10 dicembre 2020 fino alla data di permanenza in ‘zona arancione’.

LAVORO – Per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro, la temperatura corporea del personale deve essere rilevata prima dell’accesso, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suopreposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durantel’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es.tosse, raffreddore, congiuntivite).

FORMAZIONE – In tutti i percorsi di ITS e IFTS, di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, possono essere svolte in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, così come sono ammessi in presenza nei luoghi di lavoro i tirocini curricolari ed extra-curricolari.

SPORT – Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto senza l’uso degli spogliatoi, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Questo vale anche per gli sport di squadra e di contatto. Gli spostamenti al di fuori del proprio comune per lo svolgimento dellesuddette attività, sono consentiti nei casi in cui la sede delle società d’appartenenza sia differente rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione.

AGRICOLTURA, PESCA E CACCIA – Consentita anche l’ attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima o altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, oltre che l’attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale, anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio. In entrambi i casi bisognerà essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla propria attività. L’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione, mentre lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione. Stesso discorso anche per la pesca presso i centri privati di pesca. All’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie. Lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia, ma anche a quelli aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie,in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativadi settore.

QUI IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA

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