Cronaca

Coprifuoco, didattica a distanza alle superiori e sport di contatto: le nuove ordinanze

Pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi 21 ottobre l’ordinanza 623 della Regione Lombardia che dispone ulteriori misure restrittive per il territorio regionale. Avrà valore da domani, 22 ottobre, ma per quanto riguarda la scuola, la decorrenza è dal 26 ottobre. La firma del governatore Attilio Fontana è seguita all’intesa con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina; di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Province Lombarde Vittorio Poma.

LEGGI QUI L’ORDINANZA

Il capitolo dedicato alla scuola secondaria non parla più di Didattica Integrata ma solo di didattica a distanza:

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza.
In tali casi, si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.
Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza.

Per quanto riguarda il capitolo Sport di contatto dilettantistici:
1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

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In precedenza, era stata pubblicata l’ordinanza a firma congiunta tra ministro della Salute Speranza e presidente della Regione Lombardia Fontana, che fissa i termini del ‘coprifuoco’ dalle 23 alle 5 del mattino seguente. L’ordinanza tiene conto della nota del 20 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione Lombardia, “in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio e di quanto evidenziato nel predetto incontro del 19 ottobre 2020, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive (…)”.

Questi i due articoli del testo che seguono alle premesse:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, su tutto il
territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020.
3. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale  internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

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