Cronaca

Rifiuta di lasciare l'hotel chiuso per Covid. Il giudice: se ne deve andare, ma ha 50 g. di tempo

L’avvocato Zontini

Dovrà lasciare il Bed and Breakfast di Pizzighettone, dove era ospite, entro il limite di tempo fissato al prossimo 30 giugno. Si è conclusa così, con la sentenza del giudice Antonia Gradi, la causa civile tra la proprietaria della struttura, assistita dall’avvocato Alessandro Zontini, e l’ospite che la donna aveva cercato di mandare via, avendo chiuso la struttura a causa del suo stato di gravidanza e temendo di infettarsi per il Coronavirus. Il giudice ha accolto la richiesta della titolare, ordinando all’ospite di abbandonare l’unità abitativa che, allo stato, occupa senza alcun titolo.

Il 29 febbraio del 2020 la donna aveva ospitato il cliente nel Bed and Breakfast “in via temporanea”. Per l’occupazione della camera era stata rilasciata una ricevuta di 450 euro relativa al periodo concordato del mese di marzo. Il 22 marzo, però, la Regione ha disposto la chiusura di tutte le strutture recettive e l’ospite, considerata l’intenzione della titolare di chiudere la struttura, aveva la possibilità di allontanarsi entro  72 ore. L’uomo aveva rifiutato di andarsene, e da questo momento la titolare aveva segnalato la questione al sindaco, al prefetto, all’Asst e alla Regione. La donna aveva comunicato che la permanenza del cliente nella struttura ormai chiusa era incompatibile con il proprio stato di gravidanza, per il rischio di poter contrarre il virus, e che erano rimaste senza esito le diffide con le quali era stato invitato a lasciare le stanze occupate, riconsegnando le chiavi. Da parte sua, l’uomo, che lavora a Codogno, aveva contestato il fatto che il soggiorno presso la struttura di Pizzighettone non sarebbe stato temporaneo, e comunque di aver tentato più volte di far comprendere alla proprietaria che si trovava nell’impossibilità di reperire un’altra sistemazione in breve tempo e in piena emergenza sanitaria, tenuto conto peraltro della riduzione dell’orario di lavoro e della conseguente diminuzione di salario. L’ospite aveva anche evidenziato che la sua abitazione e quella della titolare, per quanto collocate nello stesso residence, erano comunque “logisticamente lontane e senza condivisione di spazi” e che lui svolgeva un regolare lavoro che lo obbligava ad uscire il primo pomeriggio e rientrare la sera dopo le 21, nel rispetto di tutte le vigenti prescrizioni.

Per il giudice, l’ospite non era tenuto ad allontanarsi dalla struttura nel termine ristretto di 72 ore imposto dall’ordinanza della Regione Lombardia. “Dalle stesse allegazioni contenute in ricorso”, si legge nella sentenza, “emerge che il convenuto lavorava e lavora in un pubblico esercizio che effettua anche consegne a domicilio, e che, alla data dell’entrata in vigore dell’ordinanza in esame, era attiva. La situazione rientra dunque nella previsione del punto 2 dell’ordinanza (‘ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività’), onde la sua permanenza doveva ritenersi consentita, configurandosi così una delle deroghe all’obbligo di chiusura”. Per il giudice, “la chiusura della struttura ricettiva si colloca dunque su di un piano diverso dalla soggezione all’obbligo imposto dall’ordinanza, dovendosi ricondurre ad una (legittima) scelta imprenditoriale, ragionevolmente adottata proprio tenuto conto delle restrizioni che, anche in forza della predetta ordinanza, la ricorrente era costretta a subire”. Nella sentenza, si legge che tra i due erano intercorsi accordi verbali per una permanenza non di breve periodo, in attesa della sottoscrizione di un contratto scritto. “Di fatto, però, nessun contratto di locazione è stato sottoscritto nemmeno in forma preliminare, sicché il convenuto non ha un titolo per permanere nella struttura.  Conseguentemente, indipendentemente da altre questioni, in assenza di un titolo atto a giustificare l’occupazione, il convenuto è per ciò stesso obbligato, a fronte dell’esercizio da parte della ricorrente del diritto di rientrare nel pieno possesso del proprio immobile, a lasciare libera l’unità abitativa occupata”.

“Solo in parte condivisibile”, per il giudice, il pericolo ventilato dalla titolare e per la madre 75enne di contrarre il virus per la presenza dell’ospite: oltre ad elencare le varie misure di prevenzione come mascherine e distanziamento sociale, nella sentenza si sottolinea che “l’unità abitativa occupata dal convenuto consta di un piccolo appartamento che si affaccia su di un cortile comune situato al termine di un corridoio lungo circa 9 metri che lo collega al portone di ingresso posto sulla pubblica via. Circa a metà del corridoio si trova invece un primo complesso abitativo destinato, nei piani terra e primo, ad affittacamere e nel piano secondo ad abitazione della stessa titolare. La situazione appare di fatto non dissimile da quella di molte realtà condominiali in cui l’accesso alle proprietà esclusive avviene passando attraverso spazi comuni, l’uso dei quali deve evidentemente avvenire nel rispetto delle già richiamate misure precauzionali e di distanziamento sociale”. Riconosciuta, invece, “la situazione di particolare stress correlato all’attuale situazione di emergenza sanitaria ed alla presenza del convenuto in una struttura ormai chiusa, anche per la conseguente limitazione al pieno godimento delle aree comuni”. Nella decisione di stabilire un termine per il rilascio della struttura, il giudice, comparando i contrapposti interessi delle parti, ha ritenuto congruo il termine del 30 giugno.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...