Ponte di Casalmaggiore, ricorso respinto, cantiere al via entro l'anno
PARMA – Il Tar toglie, il Tar dà: a Brescia, poche settimane fa, il comprensorio Oglio Po perdeva la possibilità di riaprire il Punto Nascite, a Parma, mercoledì 5 dicembre, l’ordinanza numero 192 del 2018 non concede invece la sospensiva alla ditta Edilmecos in associazione temporanea di imprese con Lavori e Costruzioni Srl e con Edil 2000, che avevano fatto ricorso contro il bando e l’appalto promosso dalla Provincia di Parma. Ciò significa che i lavori al ponte Casalmaggiore-Colorno possono partire anche subito. Per discutere il ricorso nel merito, ha precisato Sergio Conti, presidente della Sezione Prima del Tar di Parma, si andrà al 30 aprile 2019, data per la quale – salvo intoppi – i lavori saranno già terminati. A quel punto, se anche il ricorso fosse vinto dalle imprese che lo hanno proposto, il risarcimento sarebbe civile e dunque in denaro, ma il ponte sarebbe finalmente percorribile.
Una sentenza giunta prima del previsto (tutti la aspettavano per giovedì, al massimo venerdì), una luce in fondo al tunnel, dopo settimane di paura e speranza. La Provincia di Parma, difesa dall’avvocato Paolo Michiara, è soddisfatta, come spiega il presidente Diego Rossi, peraltro eletto poche settimane fa. “Siamo contenti, sapevamo di avere lavorato bene – spiega Rossi – e ora arriva il bello: siamo pronti a partire con gli espropri dell’area di cantiere e poi con i lavori veri e propri. Come già avevamo detto al Comitato TrenoPonteTangenziale nell’incontro di pochi giorni fa, smaltiti i tempi tecnici necessari in questi casi, partiremo con il cantiere”.
A questo punto sarà la Coimpa di Parma ad eseguire i lavori, che dureranno 150 giorni. Ciò significa che, se non interverranno problemi ad oggi non contemplati, entro la prossima primavera tutto sarà concluso, il ponte sarà sistemato e dunque percorribile. Vanno sottolineati due punti, e a farlo non è a caso è un avvocato, Paolo Antonini, nelle vesti di presidente del Comitato TrenoPonteTangenziale: “Da un lato non è stato ravvisato il cosiddetto fumus boni iuris, il che lascia ben sperare anche sulla sentenza nel merito; dall’altro vi è un passaggio molto chiaro che spiega che “nella comparazione degli opposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello pubblico alla sollecita esecuzione della opere appaltate attesa l’urgenza della riattivazione dell’asse viario sul quale insiste il ponte”. In buona sostanza i giudici hanno capito quanto sia importante fare ripartire il ponte di Casalmaggiore. Da questo punto di vista – sottolinea Antonini – pare che i giudici ci abbiano sentito più della politica. Quando abbiamo chiesto lo Stato di Emergenza ci è stato detto di no, ma questa sentenza ci dice che non avevamo torto”.
Intanto lo stesso Antonini sprona la Provincia di Parma su un’altra questione. “E’ fondamentale che si parta con la gara di appalto per l’installazione dei sensori. Altrimenti il rischio, con un altro ricorso in questo campo, è di avere un ponte aperto e percorribile che però non può essere utilizzato perché mancano questi sensori di sicurezza. Dunque la Provincia mantenga fede agli impegni e si dia da fare subito anche per questo nuovo appalto, che è importante tanto quanto il primo”.
Giovanni Gardani
Di seguito ecco il testo completo della sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2018, proposto da
Edilmecos S.r.l. in proprio e Ati con L&C Lavori e Costruzioni S.r.l. e Edil 2000 S.r.l., in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Scaparone, Cinzia Picco e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Parma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Paolo Michiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, borgo Antini n. 3;
nei confronti
Coimpa Consorzio Stabile Imprese Associate, Beltrami Paolo S.p.A, Preve Costruzioni S.p.A, Engeco S.r.l., Lietti S.r.l. non costituiti in giudizio; ?Micheli Primo Officine Meccaniche S.r.l., in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca Verderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Parma, viale Gorizia n. 17;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– della determinazione del Dirigente dell’Ufficio Progettazione e Direzione Lavori – Ponti e Manufatti stradali della Provincia di Parma 15.10.2018 n. 1072/2018, recante “conservativo provvisionale del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po – ApprovazioProcedura aperta per l’affidamento dei lavori SP EX SS 343 “Asolana” – Interventi locali di risanamento ne verbali di gara e aggiudicazione definitiva non efficace CUP D13D17000310001 – CIG 7565029B69”, notificata, via pec, alla società Edilmecos srl in pari data;
– del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori “SP EX SS 343 “Asolana”. Interventi locali di risanamento conservativo provvisionale del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po” là dove interpretato nel senso che il direttore tecnico designato a seguire i lavori deve essere dipendente dell’impresa concorrente nonché indicato nell’attestazione SOA della stessa;
– dei verbali delle operazioni di gara nonché dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante mediante FAQ;
– di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto qualora medio tempore stipulato
e per la condanna
dell’Amministrazione provinciale a disporre il subentro del raggruppamento Edilmecos srl/Impresa Costruzioni Edil 2000 srl/L&C Lavori e Costruzioni nel contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Parma e di Micheli Primo Officine Meccaniche S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
che parte ricorrente ha impugnato la determinazione di “aggiudicazione definitiva non efficace” dei “lavori SP EX SS 343 “Asolana”- Interventi locali di risanamento conservativo provvisionale del Ponte di Casalmaggiore sul fiume Po” lamentando la mancata attribuzione del massimo punteggio previsto dalla lex specialis di gara in relazione alla figura del proprio Direttore Tecnico (profilo oggetto di criterio di valutazione ed in relazione al quale venivano attribuiti 0 punti poiché il DT indicato non era dipendente di alcuno dei componenti il RTI né risultava indicato nelle relative SOA);
che, in disparte gli ulteriori profili pregiudiziali eccepiti dalle resistenti (omessa notifica del ricorso alla Provincia di Cremona; omessa impugnazione del provvedimento definitivo ed efficace di aggiudicazione; mancata formulazione di censure avverso la pur impugnata lex specialis), in capo alla ricorrente, quarta classificata, ad un primo sommario esame, pare dubbia la sussistenza di un concreto interesse all’impugnazione stante il mancato superamento della prova di resistenza;
che, nella comparazione degli opposti interessi, debba ritenersi la prevalenza di quello pubblico alla sollecita esecuzione della opere appaltate attesa l’urgenza della riattivazione dell’asse viario sul quale insiste il ponte;
Ritenuto che, per quanto precede, il ricorso non sia sorretto da fumus e che, pertanto, non ricorrano i presupposti di cui all’art. 55 c. p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, respinge l’istanza di sospensione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 30 aprile 2019.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi, Primo Referendario