Cronotachigrafo alterato: autista multato di 1600 euro ma assolto dal reato penale
Era stato fermato dalla polizia stradale di Cremona e trovato con il cronotachigrafo taroccato. Nei confronti dell’autista di un mezzo pesante proveniente dalla provincia di Caserta era scattata una sanzione salata: 1600 euro di multa per aver violato la legge speciale dell’articolo 179 del codice della strada sulle alterazioni della strumentazione che registra l’attività lavorativa del conducente, come i tempi di guida, le pause, la velocità. Oltre alla multa, però, l’autista era anche stato denunciato per aver violato l’articolo 437 del codice penale che prevede che “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Dal reato penale, l’imputato, difeso dall’avvocato Paolo Zilioli, è stato assolto.
Il legale della difesa ha richiamato una sentenza della Cassazione, che tra l’alto proveniva da un altro caso accaduto a Cremona, che non aveva ravvisato responsabilità penali per l’autista finito a processo. L’articolo 437 del codice penale è eventualmente applicabile nei confronti del datore di lavoro e non dell’autista. O meglio: i giudici della Cassazione hanno distinto tra il caso in cui “un soggetto amministratore di una società di autotrasporti imponeva ai conducenti di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi posti sui mezzi” da quello di un autista dipendente.
Nel primo caso, il datore di lavoro risponde al reato previsto dall’articolo 437 del codice penale, tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, mentre nel secondo l’autista deve rispondere solo della violazione dell’articolo 179 del codice della strada.
“Si tratta di un aspetto non solo formale”, scrivono i giudici della Cassazione, “ma fortemente opinabile, posto che anche le previsioni dettate dal codice della strada, limitatamente all’ambito di applicazione, sono norme tese a tutelare l’incolumità dei soggetti che di tale strumento di servono”. “Va pertanto affermato”, si legge, “che l’avvenuta applicazione dell’articolo 179 del codice della strada nella specifica ipotesi di un comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo che abbia posto in essere l’alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all’articolo 437 del codice penale”.
Sara Pizzorni