Cronaca

Sottopasso di via Brescia, partita la causa civile contro il Comune di Cremona

L’avvocato Cistriani

E’ partita oggi con la prima udienza davanti al giudice Luigi Enrico Calabrò la causa civile contro il Comune di Cremona da parte di Angela Zilli, che all’amministrazione chiede i danni da deprezzamento che sarebbero stati arrecati al suo immobile durante i lavori di realizzazione del sottopasso di via Brescia. La Zilli, assistita dagli avvocati Maria Laura Quaini e Annamaria Fecit, è proprietaria di una palazzina in via Brescia al numero 123, all’angolo con via Cavo Cerca, proprio a ridosso della linea ferroviaria Cremona – Mantova. L’immobile è un palazzo composto da sei appartamenti, quattro autorimesse e un locale commerciale da trecento metri quadrati. La proprietaria lamenta tutta una serie di danni alle strutture edilizie interne ed esterne che vanno dalle fessurazioni, al deprezzamento dell’immobile derivante proprio dalla costruzione del sottopasso, fino al mancato introito degli affitti degli appartamenti e anche dell’esercizio commerciale, con conseguente calo di affari.

Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dal ricorso presentato contro il Comune, l’ingegner Renato Latella, il perito incaricato due anni fa dal giudice Tiziana Lucini Paioni di verificare l’eventuale sussistenza dei danni materiali e da deprezzamento dell’immobile, aveva accertato danni per 83.730,93 euro. Al Comune, rappresentato dall’avvocato Enrico Cistriani, la proprietaria dell’immobile chiede un risarcimento di 100.460,90 euro, di cui 81.833,95 per il danno da deprezzamento e 18.626,95 per il danno da perdita del valore locativo. La cifra originariamente chiesta era di 600mila euro.

La Zilli lamenta danni materiali consistiti nella formazione di fessure, crepe, rigonfiamenti, distacchi di intonaco e stucco alla struttura interna ed esterna, e un importante deprezzamento dell’immobile, riconducibile, secondo la proprietaria, alle opere di rimozione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria e alla costruzione del sottopasso, cosa che “ha comportato la chiusura e l’isolamento dell’intero quartiere antistante la linea ferroviaria, con la conseguenza che l’immobile, ed in particolare il locale commerciale posto al piano terra, risulta escluso dalla normale viabilità”.

Gli avvocati Quaini e Fecit

Per il Comune, invece, i danni indicati nella perizia, “quand’anche esistenti, restano su un piano di irrilevanza giuridica ai fini risarcitori”. Prima di tutto, secondo l’ente, “resta indimostrato il nesso di causalità tra la riduzione dei canoni locativi e la realizzazione del sottopasso, essendo noto che le sorti di un determinato esercizio pubblico sono legate ad una molteplicità di fattori/variabili non necessariamente circoscrivibili (e nella fattispecie senz’altro non legate) alla realizzazione di una determinata opera”. Il Comune cita, ad esempio, un altro esercizio commerciale situato in prossimità dell’immobile della Zilli: la pizzeria d’asporto ‘Nonsolopizza’, “che non risulta avere in alcun modo risentito dell’esecuzione dell’opera”. Per l’avvocato Cistriani, “il privato non può vantare nei confronti della pubblica amministrazione una sorta di diritto al mantenimento dello status viabilistico e degli assetti urbanistici esistenti ad una certa data in una certa zona. Diversamente, si arriverebbe all’assurdo per cui l’attuazione di modifiche viabilistiche legittimerebbe imprese ed aziende operanti nel tessuto urbano a rivendicare danni alla pubblica amministrazione per il solo fatto che prima dell’opera pubblica vi era maggiore visibilità della relativa offerta produttiva, atteso il diverso itinerario percorso dagli automobilisti”. “In ogni caso”, si legge nell’atto, “l’accessibilità all’esercizio commerciale in questione è ancora oggi pienamente garantita, non dovendosi trascurare che via Brescia continua ad essere percorsa a piedi, in bicicletta e in automobile (sia pure, per gli automezzi, solo in un senso di marcia)”. Secondo il Comune, “nulla è cambiato quanto l’accesso all’immobile, accesso che anche prima della realizzazione del sottopasso avveniva soltanto da via Cavo Cerca” e “non si pone un problema di immissioni, e dunque tantomeno di intollerabilità delle stesse, atteso che, al contrario, il sottopassaggio è conseguito all’eliminazione del passaggio a livello prima esistente, con ricadute ambientali positive in termini di gas, scuotimenti e rumori”.

Oggi in udienza il giudice ha assegnato i termini istruttori: le parti produrranno memorie e chiederanno l’assunzione dei mezzi di prova. “Faremo battaglia”, ha promesso l’avvocato Maria Laura Quaini. Rinvio fissato al 13 dicembre.

Sara Pizzorni

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