La condanna di Garioni, il gup: 'Sfruttamento spregiudicato della fragilità delle vittime'
“Una condotta particolarmente grave con azioni attuate attraverso lo sfruttamento spregiudicato della posizione di svantaggio sociale e di fragilità anche economica delle vittime”. Così si legge nelle 34 pagine di motivazione del giudice Letizia Platè sulla condanna inflitta lo scorso 5 aprile a Giuseppe Garioni, 56 anni, dipendente dell’amministrazione provinciale, ex presidente della società di calcio Il Torrazzo ed ex consigliere comunale per Lista civica Cremona futura, accusato di violenza sessuale aggravata su minori.
Garioni, processato con il rito abbreviato, era stato condannato a quattro anni di reclusione contro i nove chiesti dal pm Carlotta Bernardini. Dei sei casi contestati con presunte vittime ragazzi giovanissimi, molti dei quali con situazioni economicamente difficili alle spalle, il giudice aveva condannato l’imputato per tre episodi, tutti consumati, mentre l’aveva assolto per gli altri tre tentativi di violenza. Per l’unica parte civile, il ragazzo oggi 17enne assistito dall’avvocato Cesare Grazioli, il gup aveva disposto una provvisionale di 10.000 euro. Secondo l’accusa, per anni il 56enne, difeso dagli avocati Michele Tolomini e Luigi Frattini, avrebbe approfittato della sua posizione per usare violenza sui giovanissimi giocatori con carezze e toccamenti nelle parti intime.
“Il quadro accusatorio”, scrive il giudice, “evidenzia l’esistenza di condotte nei confronti di una pluralità indiscriminata di soggetti, all’epoca minorenni, sin dalla fine degli anni ottanta al secolo scorso. Innumerevoli, poi, sono i soggetti passivi ed il numero di occasioni in cui ognuno di loro fu sottoposto a molestie di ordine sessuale. L’insieme delle testimonianze in atti delinea un fenomeno su ampia scala e di grande diffusività proprio ai danni di soggetti di giovane età ed in condizioni generali di marginalità sociale”.
“Alla vastità dell’azione commessa dall’imputato”, si legge, “corrisponde anche un significativo danno nelle giovani vittime. Le persone offese non hanno avuto alcun modo di rielaborare l’esperienza. Da alcune testimonianze di chi in passato ha subito atti di abuso da parte di Garioni si evidenzia l’esistenza di un danno morale di ampia portata: ad esempio un ragazzo ricordava come le violenze subite in passato ‘avevano minato il suo stato psicologico’, tanto che, divenuto adulto, si era rivolto ad un legale per chiedere assistenza ed in un’occasione aveva sentito la necessità di un incontro diretto con Garioni per avere chiarimenti”.
“I fatti”, scrive il gup, “avvenivano in luoghi che non consentivano ai minori alcuna difesa, quali l’abitazione dello stesso imputato o la sede vuota dell’associazione sportiva. I luoghi scelti erano tutti nel diretto dominio dell’imputato che ne era padrone o utilizzatore in via principale e rendevano difficile per i giovani attuare idonee strategie difensive”.
Nella motivazione, il giudice fa riferimento a quanto raccontato da uno dei minori che era stato aiutato da Garioni nei compiti scolastici presso la propria abitazione. “In alcune di tali occasioni Garioni aveva preparato quattro bigliettini che aveva fatto estrarre al ragazzo. La prima volta, l’imputato gli aveva detto testualmente: ‘Se becchi il bigliettino giusto ti do 50 euro’. Il giovane aveva estratto il biglietto con la scritta ‘solletico’ e l’imputato gli aveva fatto il solletico avvicinandosi alle parti intime, senza però riuscire a toccagliele in quanto il minore si era ritratto. In un’altra occasione aveva estratto un biglietto con la scritta ‘pisello’. Garioni l’aveva toccato e poi gli aveva elargito la somma di 50 euro”.
“Sul mero piano dell’invasività fisica”, si spiega nella motivazione, “le masturbazioni ed in generale i toccamenti ai genitali al di sotto dei vestiti sono una tipologia di atto sessuale fortemente coinvolgente l’intimità fisica di una persona, e da considerarsi, in un’ipotetica scala di forza degli atti orientati alla sfera sessuale, solo di poco meno aggressivi rispetto agli atti penetrativi”.
“Grave”, si legge, “anche il disagio alla sfera psichica cagionato a uno dei ragazzi, il quale, davanti al pm ha manifestato la propria sofferenza psichica al momento del disvelamento degli abusi subiti con sintomi quali mal di testa e nausea e, successivamente con sentimenti di disagio e vergogna nei confronti degli amici”.
“La condotta dell’imputato”, secondo il giudice, “appare particolarmente grave in considerazione del quadro in cui questa si inserisce. Garioni utilizza infatti, in modo spregiudicato e discrezionale, gli strumenti a sua disposizione per aiutare i più bisognosi, manipolando a proprio vantaggio la fiducia ottenuta attraverso aiuti di vario tipo ed approfittando del rapporto di sudditanza economica che ha creato nel corso del tempo”.
Sara Pizzorni