Camere di commercio: dichiarata l'illegittimità costituzionale sul riordino
Sembrava affare ormai fatto, ma oggi all’annosa questione dell’accorpamento delle camere di commercio si aggiunge un nuovo e fondamentale capitolo: la Corte Costituzionale si è pronunciata ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 21 , quello che prevedeva il riordino delle camere di commercio. Cremona e Mantova si erano accordate per fondersi, ma dal Ministero era arrivata di fatto l’imposizione di aggiungere anche Pavia. Regione lombardia, scontenta del fatto, ha presentato rimostranze assieme alle regioni Puglia, Toscana e Liguria, ognuna per questioni a sè. Con la sentenza depositata oggi non è stata bocciata la necessità di accorpare le camere di commercio, piuttosto le modalità con le quali si è arrivati allo scenario attuale. Si legge nella sentenza: “Il luogo idoneo di espressione della leale collaborazione è stato correttamente individuato nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Il modulo della stessa non può invece essere costituito dal parere, come stabilito dalla norma, ma va identificato nell’intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento”. In sostanza il decreto avrebbe dovuto essere essere adottato previa intesa con la Conferenza permanente, e non solo sentita la detta conferenza. La questione proposta dalle Regioni è dunque da intendersi come fondata, e per questi motivi l’articolo 3 è stato dichiarato illegittimo.
Giovanni Rossi