Cronaca

Canile: sentenza Tar, le motivazioni Calvatone troppo distante e Zoofili esclusi da confronto

Secondo il collegio giudicante del Tar Brescia presieduto da Alessandra Farina, il Comune avrebbe dovuto dare la possibilità all’associazione che da oltre 10 anni gestiva il canile di Cremona, gli Zoofili Cremonesi,  di dimostrare “il possesso dei requisiti richiesti al fine dell’affidamento del servizio in questione”. A contrario, “dall’esame degli atti impugnati e dagli atti istruttori e propedeutici prodotti in giudizio emerge che, effettivamente … non è stata effettuata una puntuale verifica relativamente alla posizione di AZC, associazione che aveva sempre gestito il servizio negli anni precedenti e che aveva comunicato la propria disponibilità a proseguire la gestione”. E’ uno dei passaggi della sentenza datata 1 marzo 2017 ma pubblicata solo il 12 maggio dalla sezione bresciana del Tar, relativamente ad un caso che tiene banco dallo scorso ottobre, quando il Comune, prima con un indirizzo di Giunta e poi con determina dirigenziale, affida con convenzione all’associazione Anpana il servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani randagi e vaganti, da svolgere presso il canile “La cuccia e il nido” di Calvatone.

Inoltre, scrivono i giudici nella sentenza, l’associazione Zoofili “sarebbe stata pretermessa illegittimamente dall’attività di ricognizione delle strutture registrate come canile rifugio, pur avendo manifestato la volontà di voler proseguire la gestione del servizio ed avendo acquistato parte dell’immobile comunale utilizzato come canile, al fine di realizzare un canile sanitario; la ricorrente, rientrante nella tipologia di associazione di cui all’art. 19 della L.R. n. 16/2006, avrebbe, pertanto, dovuto essere interpellata”.

La giustificazione dell’ufficio legale del Comune, attraverso  l’avvocato Enrico Cistriani, era stata che il canile di Cremona, gestito dagli Zoofili, aveva carenze di requisiti strutturali / sanitari richiesti dal regolamento regionale e che la gara effettuata non era stata aggiudicata per carenza dei requisiti in capo all’unico partecipante. Pertanto il Comune, “previa ricognizione delle associazioni di volontariato in possesso dei requisiti richiesti”, aveva individuato Anpana, che si era aggeudicata il servizio per via diretta per un anno (fino a settembre 2017) per un importo di 105mila euro. I giudici, accogliendo le motivazioni degli Zoofili, sostengono invece che l’ente locale avrebbe dovuto avviare un esame in contraddittorio con gli Zoofili per la verifica dei requisiti, cosa non avvenuta.

Un’altra obiezione mossa da AZC era la distanza del canile La Cuccia e il Nido da Cremona: ben 40 km, mentre il regolamento regionale prevede che non vengano superati i 30. Secondo il Comune il dettato regionale è da intendersi in maniera soltanto orientativa, “un criterio di massima” mentre per i giudici amministrativi  è una “chiara previsione regolamentare che non lascia dubbi di sorta”.  E il Comune non ha fornito, sostengono i giudici, una specifica motivazione che possa giustificare questo aspetto.

L’affidamento temporaneo ad Anpana non viene sospeso dalla sentenza del Tar, contro la quale il Comune non ha ancora deciso se appellarsi, in quanto la “parte ricorrente non ha formulato anche domanda di subentro, per cui la domanda (di dichiarazione di inefficacia del contratto) non può essere accolta, dovendosi anche evidenziare l’interesse primario alla prosecuzione dell’esecuzione del servizio”.

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