Cronaca

Tamoil, ricorso in Cassazione L'accusa torna a chiedere l'avvelenamento delle acque

E’ stato depositato da parte della procura generale di Brescia il ricorso in Corte di Cassazione contro la sentenza emessa il 20 giugno scorso dalla corte d’assise d’appello di Brescia che, seppur confermando l’inquinamento, aveva emesso una sola condanna per disastro ambientale colposo aggravato e non per il reato più grave di inquinamento delle acque, come invece chiesto dall’accusa. I giudici di Brescia avevano condannato il solo manager Enrico Gilberti ad una pena di tre anni di reclusione, e assolto tutti gli altri imputati, confermando comunque per le parti civili i risarcimenti decisi in primo grado, compreso il milione di euro a titolo di provvisionale per il Comune.

Nel ricorso alla Suprema Corte, la procura generale torna a chiedere quanto già chiesto a Brescia, e cioè la condanna di tutti i cinque manager della Tamoil (Giuliano Guerrino Billi, Mohamed Saleh Abulahia, Pierluigi Colombo e Ness Yammine, l’unico, quest’ultimo ad essere stato assolto anche in primo grado) per avvelenamento delle acque, in concorso con il reato di disastro ambientale doloso, reato che prevede una pena minima di 15 anni.

Nel ricorso, di 31 pagine, il sostituto procuratore generale Cristina Bertotti cita spesso passaggi della motivazione del primo giudice Guido Salvini, che si è occupato del più “pesante” caso di inquinamento ambientale a Cremona, per l’accusa causato principalmente da una rete fognaria “colabrodo”, interessando le canottieri Bissolati, Flora, il Dopolavoro Ferroviario e il Cral Tamoil. Il sostituto Pg Bertotti parte dall’interpretazione della norma sull’avvelenamento acque, “che mira a tutelare efficacemente la salute umana, comprendendo tra le acque considerate dalla norma, quelle destinate, non solo direttamente, ma anche indirettamente, all’alimentazione umana, prima che siano attinte o distribuite per il consumo”. “E’ pacifico”, scrive, “che il reato di avvelenamento di acqua si consuma nel momento dell’avvelenamento delle acque, e cioè quando queste abbiano assunto qualità tossiche tali da poter recare danno alle persone che anche eventualmente o in maniera accidentale (direttamente o indirettamente) le ingeriscano, mentre non è necessario che abbiano acquisito potere letale”. “Dagli atti del processo”, si legge, e “dalle prove emerge che l’acqua contaminata era utilizzata dalle società canottieri Bissolati e Flora, dal Dopolavoro Ferroviario e dal Cral Tamoil in più modi, ivi compreso un utilizzo indiretto che poteva comportare anche ingestione (accidentale o volontaria) dell’acqua medesima da parte delle persone che utilizzavano quei luoghi, ove vi erano strutture sportive, servizi igienici, bar e ristorante al servizio di tali strutture”. Quindi “era certamente possibile l’ingestione, non solo accidentale, dell’acqua contaminata”, poiché i soci delle canottieri e del Dopolavoro ferroviario e del Cral Tamoil utilizzavano “l’acqua, prelevata per mezzo dei pozzi che attingevano dagli acquiferi inquinati” sia “per nuotare” che per “bagnarsi prima di immergersi in piscina”, o “per lavarsi dopo il nuoto”.

Nel ricorso, inoltre, il sostituto pg Bertotti parla di “dolosa inerzia degli imputati nei ruoli ricoperti”, di “comunicazioni volutamente omissive, incomplete e reticenti, e quindi false, fatte dalla società Tamoil alle autorità competenti”, della “mancanza di un’effettiva bonifica” e di “permanenza della situazione di pericolo per la pubblica incolumità”.
“Dal processo”, scrive il pg, “è emerso che molti elementi di rischio erano già noti ed accettati, che un’analisi della natura pericolosa delle sostanze impiegate nel processo di produzione e utilizzate nella raffineria era stata fatta, al pari della previsione più che probabile di quanto poteva accadere; che quindi agire diversamente era possibile, come era stato del resto auspicato dalle autorità competenti per il monitoraggio e che avevano rivolto in tal senso numerosi inviti alla società che gestiva l’impianto, che non si poteva fingere di non sapere che cosa poteva causare l’inerzia nelle operazioni di messa in atto delle cautele”. Per il pg, al contrario, “gli imputati, in relazione ai poteri effettivamente loro spettanti, hanno scelto di agire in un determinato modo a scapito della salute pubblica, hanno scelto di non vigilare e di non adempiere alle obbligazioni di garanzia della salute e dell’integrità dell’ambiente circostante”.

Sara Pizzorni

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