Cronaca

Tamoil, 'gravi e reiterati ritardi ed omissioni'. I motivi della sentenza bis

“Dall’autodenuncia dell’aprile del 2001, in cui Tamoil mostrava di essere a conoscenza del rischio che l’inquinamento provenisse dalla rete fognaria, sono trascorsi più di tre anni prima che la stessa Tamoil, nell’ottobre del 2004, decidesse finalmente di eseguire le necessarie videoispezioni. La gravità di un simile comportamento omissivo assume poi contorni ancor più clamorosi, laddove si consideri che durante questo lasso di tempo gli sversamenti di sostanze inquinanti avevano continuato a verificarsi, e che gli enti preposti avevano chiesto reiteratamente, quanto vanamente, a Tamoil, di eseguire le relative verifiche”. “Il grave, notevole e ingiustificato ritardo” è la colonna portante delle 248 pagine di motivazione della sentenza Tamoil bis emessa il 20 giugno scorso dai giudici della corte d’assise d’appello di Brescia (presidente Enrico Fischetti, consigliere Massimo Vacchiano) che dopo circa otto ore di camera di consiglio hanno condannato il solo manager Enrico Gilberti ad una pena di tre anni di reclusione per il reato di disastro colposo, assolvendo tutti gli altri imputati, i manager Giuliano Guerrino Billi, Mohamed Saleh Abulaiha, Pierluigi Colombo e Ness Yammine. Nella motivazione, i giudici, che dunque hanno confermato l’esistenza dell’inquinamento della falda e dei terreni sottostanti la raffineria, le canottieri Bissolati e Flora e il Dopolavoro ferroviario, parlano di “provata condotta reticente tenuta dalla stessa Tamoil con riferimento alle informazioni da fornire agli enti, sia omettendo di comunicare tempestivamente gli esiti delle video-ispezioni e le successive attività di risanamento delle tubazioni fognarie, sia riferendo falsamente al Ministero dell’Ambiente di disporre di una rete fognaria completa ed efficiente”. E pure di “numerose e univoche risultanze probatorie” che “hanno offerto più che sufficienti coordinate per apprezzare la prova della grave, diffusa e duratura contaminazione di estesissime aree occupate da un numero indeterminato di persone di ogni età e con conseguente pericolo per la loro vita, o quanto meno per la loro integrità fisica”. “Le omissioni e i ritardi”, si legge, “sono risultati talmente gravi, reiterati e di notevole durata, che davvero non può qui seriamente dubitarsi in ordine all’elevato livello di rappresentazione del rischio del disastro ambientale da parte di colui o di coloro che ebbero a gestire la raffineria”. “La condotta rimproverabile”, per i giudici, “sorge dopo che l’inquinamento si era già involontariamente verificato. E’ soltanto da quel momento che assumono rilievo penale le omissioni e i ritardi”. E per i magistrati, l’ingegner Enrico Gilberti, amministratore delegato dal 1999 al 2004 di Tamoil Raffinazione Spa e ‘preposto’ dal 1999 al 2006, con “i più importanti e decisivi ruoli nell’amministrazione e concreta gestione della raffineria”, ebbe “l’esatta comprensione dei fatti, nonché la previsione e l’accettazione delle relative conseguenze dannose o pericolose”. Per lui, dunque, un “elevatissimo grado di consapevolezza del rischio di verificazione del disastro”.
Nel processo d’appello sono stati confermati, per le parti civili, i risarcimenti decisi in primo grado. Un milione di euro a titolo di provvisionale per il Comune, “costretto”, secondo i giudici di Brescia, “a destinare alla vicenda Tamoil risorse pubbliche che avrebbero dovuto essere impiegate per la cura degli interessi della comunita’ locale”. Risarcimenti anche in favore dei soci delle società canottieri Bissolati e Flora (complessivamente una trentina), di Legambiente e del Dopolavoro ferroviario. Riconosciuta una provvisionale da 10mila euro per i singoli soci delle canottieri (8mila per i nuclei familiari), 40mila euro per Legambiente e 50mila euro per il Dopolavoro ferroviario.

Gli avvocati delle parti civili erano rappresentati dall’avvocato Alessio Romanelli per il Comune, dai colleghi Gian Pietro Gennari e Claudio Tampelli per Bissolati, dall’avvocato Vito Castelli per Flora e dai legali Annalisa Beretta e Marcello Lattari per il Dopolavoro ferroviario.

I legali di parte civile
I legali di parte civile

“Una sentenza e una motivazione equilibrata”, ha commentato l’avvocato Romanelli, che, rappresentando il Comune, si è soffermato soprattutto sull’aspetto risarcitorio. “La sentenza”, ha continuato il legale, “ha riconosciuto al Comune sia il danno non patrimoniale, e quindi di immagine, sia patrimoniale, ad esempio tutto il denaro che l’amministrazione ha dovuto spendere per tutte le attività poste in essere proprio a causa di questa vicenda”. Per questi motivi, come ha ricordato lo stesso legale, la provvisionale di un milione di euro già decisa in primo grado dal giudice Guido Salvini, è stata ritenuta “sicuramente congrua e per nulla eccessiva” anche dai magistrati bresciani. “E’ vero che l’appello ha in parte riformato la sentenza del primo giudice”, ha concluso Romanelli, “ma la struttura portante è stata tutta confermata, così come tutte le statuizioni civili”.

“Dalla lettura delle motivazione della sentenza d’appello”, ha a sua volta commentato l’avvocato Gian Pietro Gennari, “si ricava che, ancora una volta l’opera professionale degli avvocati delle parti civili è stata di aiuto al giudicante per risolvere le questioni tecnico – giuridiche di questo processo; processo che per la sua complessità fattuale, scientifica e normativa riveste un posto di particolare importanza nel panorama giurisdizionale”. “La circostanza che nelle motivazioni di una sentenza”, ha concluso il legale, “il giudice, a conforto della propria decisione, riporti, con richiami a piè di pagina, le valutazioni contenute nelle memorie difensive dell’avvocato (come è avvenuto nella sentenza della corte in commento) costituisce, a mio sommesso avviso, il miglior attestato alla professionalità  e al lavoro di quest’ultimo”.

Nel processo, le difese erano invece rappresentate dagli avvocati Carlo Melzi d’Eril (con il collega Riccardo Villata nella difesa di Gilberti), Simone Lonati per Mohamed Saleh Abulaiha e Giacomo Lunghini per Ness Yammine.

Sara Pizzorni

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