Cronaca

Unioni civili, Comune: 'Sale restano le stesse. Uguale dignità sociale matrimonio'

“Il matrimonio e l’unione civile, così come previsto dalla normativa sono due istituti giuridici diversi ma non hanno diversa dignità sociale”. Il Comune replica per le rime al consigliere Maria Vittoria Ceraso in tema di registro delle unioni civili, e in particolare sulla richiesta della consigliera di ‘celebrare’ le unioni civili in sale diverse da quelle in cui si officiano i matrimoni.  ‘Le persone che si uniscono civilmente – replica adesso l’amministrazione – sono tutti cittadini della Repubblica e, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di  religione;  di  opinioni politiche, di condizioni personali e sociali’. Nessuna scelta ideologica dunque, bensì una scelta dettata dal principio di uguaglianza tra le persone e dal principio di non discriminazione. Prevedere trattamenti differenziati, in particolare rivolti a persone che hanno un orientamento sessuale diverso, contribuisce solo ad alimentare una cultura omofoba che produce violenze e discriminazioni.

L’Amministrazione Comunale – continua l’amministrazione –  a fronte dei diversi interventi sul tema delle unioni civili pubblicati in questi giorni sui media locali, nel ribadire le scelte adottate nell’ambito della Legge n. 76/2016  “Regolamentazione delle unioni civili dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta Legge Cirinnà), ritiene opportuno precisare quanto previsto dal comma 20 della stessa. Tale disposizione contiene una clausola antidiscriminatoria che mira ad eliminare il trattamento differenziato tra unione civile e matrimonio. Ecco cosa prevede: “Al solo fine di assicurare l’effettività della  tutela  dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall’unione civile tra  persone  dello  stesso  sesso, le  disposizioni  che  si riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonché negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del Codice Civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.”
“L’Amministrazione Comunale ha compiuto un atto molto semplice: ha revocato la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17 aprile 2014 con oggetto “Tariffe da applicare quale rimborso spese versate dagli sposi per la celebrazione dei matrimoni civili nei giorni festivi o in orari straordinari” ed approvato una nuova delibera con il seguente oggetto “Tariffe da applicare quale rimborso spese per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili nei giorni festivi o in orari straordinari” prevedendo parità di trattamento per quanto concerne tariffe, orari e sale per le coppie che si uniranno civilmente.

Il Parlamento ha regolato l’unione tra persone dello stesso sesso e, a tal fine, ha delineato elementi e principi di un nuovo istituto giuridico, appunto l’unione civile. Il legislatore ha individuato espressamente il fondamento costituzionale della legge (articolo 1, comma 1) nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di “specifica formazione sociale” delle unioni civili di persone omosessuali. Coerentemente, la forma primaria ha disciplinato l’istituto come distinto, anche nei presupposti costituzionali, dal matrimonio, pur applicandosi alla coppia omosessuale molti dei diritti e dei doveri che riguardano i coniugi (Unioni civili, parere del Consiglio di Stato n. 1695/2016 del 15 luglio 2016).

Un’ultima precisazione infine. Il 23 agosto scorso, ai consiglieri comunali, ai quali è già stata attribuita la delega  delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, limitatamente alla celebrazione dei matrimoni civili nella Casa Comunale, è stata inviata una email per chiedere la loro disponibilità alla ricezione della dichiarazione di costituzione di un’unione civile di cui all’art. 1 – comma 2 – della Legge 20.05.2016, n. 76. Per facilitare loro il compito, è stato fornito, in allegato, la comunicazione da compilare anche in caso negativo in base alla loro piena libertà di scelta e senza alcun obbligo di sorta”.

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