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'L'evidenza pubblica va tutelata': ecco il parere per cui Cogeme ha bocciato l'accordo A2A-Lgh

Occorre salvaguardare i principi di libera concorrenza sanciti da tutta una serie di normative comunitarie. E’ questo il sunto del parere legale dello studio Associato Morbidelli richiesto da Cogeme, in merito alla offerta pervenuta da A2A di acquisizione della partecipazione in Lgh, parere legale che in sostanza boccia la procedura seguita fin qui tra i due soggetti industriali, e cioè la trattativa privata. Argomento che continua a tenere banco e che divide le forze politiche: il Pd, compatto nel sostenere la bontà di un accordo Lgh – A2a; contro il centrodestra di Lega Nord e Fratelli d’Italia-An. Un po’ più defilata la posizione di Forza Italia, anche se le dichiarazioni del capogruppo in consiglio comunale Ferruccio Giovetti nell’ultima commissione di Vigilanza convocata da Marcello Ventura (Fratelli d’Italia – An), non lasciavano dubbi sulla contrarietà all’operazione.

Il parere legale richiesto dalla società di Rovato è datato 24 novembre, successivo quindi al ‘no’ del Cda di Cogeme (a maggioranza) alla proposta vincolante presentata da A2A a Lgh. Il bacino di comuni azionisti di Cogeme è quello più variegato dal punto di vista politico, rispetto agli altri soci di Lgh, tutti di centrosinistra. I Comuni di Rovato e Cazzago, azionisti di peso di Cogeme, avevano pesato notevolmente su quella bocciatura. Successivamente una nuova riunione del Cda Cogeme il 1 dicembre, avrebbe prodotto un’apertura di credito verso la partnership lombarda. Il 15 dicembre il cda tornerà a riunirsi e il 17 è prevista un’assemblea dei soci, per un’informativa sull’evolversi della situazione.

Le dieci pagine di parere legale fanno  riferimento all’ampia normativa comunitaria e nazionale sui servizi pubblici locali e sulla necessità di salvaguardare i principi di libera concorrenza. La conclusione è perentoria: se Lgh passerà al 51% ad A2a, di conseguenza tutti i servizi in house (“domestici”, ossia svolti per i comuni – azionisti con affidamento diretto e senza gara) che essa svolge saranno nulli e dovranno essere sottoposti a procedura di affidamento ad evidenza pubblica.

Oggetto dell’offerta – si legge nel documento richiesto dalla utility bresciana – non sono le quote di Cogeme ma la sola partecipazione detenuta da Cogeme in Lgh. Destinatario dell’offerta non è l’ente locale, ma la società da quest’ultimo posseduta (da parte di circa 60 comuni a ridosso del fiume Oglio). In altre parole, “non si è in presenza di un’ipotesi di dismissione, ma di una cessione che possiamo definire, per quanto riguarda gli enti locali, indiretta”.
Di qui il parere conclude che vadano applicati gli orientamenti comunitari che chiedono l’applicazione “delle regole ad evidenza pubblica (…) il che significa, per l’ipotesi di contratti attivi, (….) il rispetto dei principi di ‘pubblicità adeguata’ volta a consentire l’apertura del mercato alla concorrenza (…) nonché i principi di non discriminazione e di parità di trattamento”.
I contratti ad evidenza pubblica, continua il parere dello studio Morbidelli, sono una “pietra angolare dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni”. E ancora: “Per quanto Lgh non sia società direttamente partecipata da enti pubblici locali, ciò non toglie che la partecipazione indiretta (totalitaria, peraltro) detenuta dalle amministrazioni per il tramite di Cogeme, legittimi (ed anzi richieda) l’attivazione di idonee procedure di evidenza pubblica per la cessione a soggetti terzi, estranei alla compagine sociale, delle quote Lgh”.
In altri termini Cogeme svolge un ruolo di “mediazione societaria” rispetto al ruolo dei comuni soci in Lgh e questo non consentirebbe, secondo il parere legale, di utilizzare una procedura diversa da quella dell’evidenza pubblica: “Al fine dell’applicazione dei principi pro concorrenziali c’è insomma equivalenza tra controllo diretto e indiretto”.
Ironia della sorte, il legale a cui il Cda di Cogeme si è affidato per l’espressione del parere, cita anche il decreto Bersani del 2006 (allora era leader del Pd), per ricordare l’obbligo, da parte delle società a capitale interamente pubblico che svolgono servizi strumentali all’attività degli enti locali, di rispettare le procedure ad evidenza pubblica nel caso di cessione di partecipazioni.

In precedenza, il parere legale faceva un excursus storico sulle norme comunitarie che regolano l’affidamento dei servizi pubblici, citando ad esempio l’articolo 23bis del d.l 112 del 2008, che richiamandosi ai principi comunitari UE, “configurava l’affidamento diretto quale deroga, ponendo quale regola generale la gestione del servizio ad opera di un privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica”.
Poi ci fu il referendum del 2011, che abrogò questa disciplina, che però venne “pressoché interamente reintrodotta dal d.l. 13 agosto 2011, n.138, il cui art 4, tentando di bilanciare i vincoli europei e l’esito del referendum, riproponeva la normativa pro concorrenziale originariamente introdotta dall’art 23 bis (con la rilevante esclusione del servizio idrico che costituiva oggetto espresso del referendum abrogativo)”.
L’anno dopo, e siamo al luglio 2012, la corte costituzionale pubblicava una sentenza che dichiarava illegittimo l’articolo 4, in quanto in pratica eludeva l’esito referendario, violando così l’articolo 75 della Costituzione.

Da questi precedenti deriva, secondo il parere che “al settore dei servizi pubblici (e segnatamente alle regole che presiedono il loro affidamento e gestione) …. risultano dunque applicabili esclusivamente i principi comunitari che pongono le regole concorrenziali minime per l’affidamento della gestione del servizio”.

g.biagi

 

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