Cronaca

Canile di Pieve d'Olmi Il Tar: niente sgombero degli animali

Nella foto, l’avvocato Santo Maugeri e Rosetta Facciolo

E’ ancora braccio di ferro tra il Comune di Pieve d’Olmi e Rosetta Facciolo, che ha in affitto la cascina Borlenghetta trasformata nel tanto contestato rifugio per cani ‘Fattoria di San Rocco’. Un nuovo round è andato alla Facciolo, che si è rivolta al Tar di Brescia in seguito all’ordine di sgombero dei 19 animali emesso dal Comune il 30 dicembre scorso. Il Tar ha sospeso lo sgombero degli animali già presenti, disponendo però che non ne entrino di nuovi fino alla pronuncia di merito.

Secondo il Comune, l’attività svolta dalla Facciolo, che è responsabile della sezione di Cremona della Lega nazionale per la difesa del cane, è una struttura zoofila non autorizzata e “non urbanisticamente compatibile con la destinazione prevista dagli strumenti di pianificazione territoriale attualmente in vigore”. Per la Facciolo, invece, non si tratta né di una struttura zoofila, né di un canile rifugio, essendo gli animali ospitati di sua proprietà dopo averli ricevuti in adozione dal Comune di Miglionico, in provincia di Matera. “Si tratta di cani abbandonati, oppure oggetto di sequestro”, ha precisato il legale della Facciolo, l’avvocato Santo Maugeri. “Non sono animali di privati, ma intestati alla Lega del Cane o alla stessa Facciolo”. “L’aspetto che il Comune aveva messo a base dell’ordinanza sindacale”, ha continuato l’avvocato, “è che all’apparenza la struttura sembrava un canile, perché all’esterno era stata affissa una immaginetta di San Rocco, protettore dei cani, poi rimossa dalla stessa Facciolo. Secondo il Comune, dall’esterno la cascina poteva confondersi con un rifugio del cane senza che lo fosse”.

Nell’ordinanza, il Tar, secondo il quale “l’attività svolta dalla ricorrente appare correttamente inquadrabile nello schema della struttura zoofila, tenendo conto in particolare dell’accordo con il Comune di Miglionico”, suggerisce alla Facciolo di chiedere l’autorizzazione al Comune di Pieve d’Olmi affinchè l’attività diventi una struttura zoofila riconosciuta”. Nell’ordinanza, inoltre, è riportato che “la classificazione urbanistica della cascina non è di ostacolo allo svolgimento dell’attività di struttura zoofila. In effetti, la zonizzazione agricola consente lo svolgimento di tutte le attività che non implicano trasformazione del terreno in senso residenziale o produttivo mediante opere permanenti. Poiché sia la struttura zoofila sia la pensione canina sono destinazioni d’uso intrinsecamente compatibili con quella agricola principale dell’area circostante, non è necessaria alcuna variante urbanistica”.

Il attesa che la Facciolo si attivi per chiedere l’autorizzazione, il Tar ha disposto la sospensiva allo sgombero, “fissando il termine di conclusione del procedimento in 120 giorni dal deposito dell’ordinanza” pronunciata lo scorso 22 aprile. Se ne riparlerà il prossimo 13 luglio.

Sara Pizzorni

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