Cronaca

Tamoil inquinava (e taceva) per risparmiare, Arpa impreparata e Comune passivo

Il giudice Salvini

I “vuoti” e i “ritardi” che hanno caratterizzato il comportamento dei dirigenti della Tamoil, le “mancate comunicazioni” e “inadempienze”, la “scarsa attenzione alla manutenzione” e “alle misure di prevenzione in campo ambientale” uniti all’”impreparazione e passività degli Enti, in particolare dell’Arpa”, sono i punti fondamentali sviscerati dal giudice Guido Salvini nelle 404 pagine di motivazione della sentenza Tamoil, pronunciata il 18 luglio del 2014 dopo sette anni di indagini. Per il giudice, i dirigenti della raffineria cremonese finiti a processo e condannati non erano “per nulla all’oscuro del fatto che il terreno fosse intriso di idrocarburi”, e “mentre si susseguivano ritardi, l’inquinamento non solo non veniva eliminato, ma in taluni casi aumentava”. “Solo sino al febbraio 2009”, scrive Salvini, “sono stati estratti qualcosa come 1800 kilogrammi di idrocarburi e 690 metri cubi di surnatante”.  Per il giudice, c’è anche un “movente”: “elevate somme da risparmiare” e un “interesse di immagine”.

Nel processo, celebrato con il rito abbreviato, le pene più pesanti, per disastro ambientale doloso, sono state inflitte ai dirigenti Enrico Gilberti e Giuliano Guerrino Billi, i manager già presenti al momento dell’autodenuncia  nel marzo del 2001 e con ruolo più operativo. Sei anni per Gilberti, tre anni per Billi. A un anno e otto mesi ciascuno sono stati invece condannati, per disastro ambientale colposo, il libico Mohamed Saleh Abulaiha e Pierluigi Colombo. Il quinto imputato, il francese Ness Yammine, è stato assolto per non aver commesso il fatto perché era giunto solo nel 2007 da una sede all’estero e non conosceva la situazione precedente del sito Tamoil di Cremona.

Secondo il giudice, “partendo dall’autodenuncia in cui si è cercato subito di escludere che la contaminazione potesse essere migrata all’esterno, fuorviando così i loro, talvolta impreparati interlocutori, l’Arpa e gli Enti territoriali, ben difficilmente può darsi credito all’ipotesi che i dirigenti della società avessero davvero fiducia o almeno una ragionevole speranza che l’inquinamento fosse rimasto circoscritto all’interno e non si fosse propagato invece e continuasse a propagarsi  nel territorio circostante”.

E ancora: Salvini fa riferimento alla rete fognaria, un caso “emerso nella sua completezza solo nel giudizio abbreviato”, vicenda “più che sintomatica di un atteggiamento che tocca il fraudolento, soprattutto nel rapporto con le amministrazioni”. Scrive Salvini: “Non viene fatto nulla sino all’inizio del 2005, intanto le condutture continuano a perdere acqua mista ad idrocarburi, i lavori di manutenzione iniziano quasi quattro anni dopo l’autodenuncia, sono interrotti varie volte e vengono ripresi decisamente solo dopo l’inizio dell’indagine penale. Soprattutto, gli Enti sono tenuti completamente all’oscuro degli interventi in corso, tantomeno ricevono le relazioni delle ditte esterne e gli esiti delle video-ispezioni. Ancora oggi, se non vi fosse stato il giudizio abbreviato, non si saprebbe nulla di tutte le riparazioni strutturali su condotte ormai a pezzi che sono state svolte tra il 2005 e il 2010”.  “Si muove nella medesima direzione”, si legge nella motivazione, “la mancata risposta a tutte le richieste iniziate con la missiva del Comune di Cremona in data 17 giugno 2003 e proseguite con i numerosi quanto inutili solleciti in merito alla situazione della rete fognaria e in generale all’individuazione della fonte primaria dell’inquinamento”.

“Per quanto non sia facile”, per il giudice, “l’indagine sull’elemento soggettivo del dolo che, al pari di altri stati psichici con conseguenze sociali come l’invidia, comporta cercare all’interno della psiche dell’agente, occorre anche prendere in considerazione che tali condotte avevano un ‘movente’, cioè che gli imputati potevano perseguire con la loro strategia un interesse che comportava il sacrificio dei beni giuridici messi in pericolo, e cioè l’ambiente e la salute: nascondendo la gravità della situazione e non impegnandosi sin dal 2001 negli interventi di decontaminazione vi erano infatti per la società elevate somme da risparmiare in termini di non intrapresa di lavori molto costosi  e si allontanava anche la prospettiva di dover risarcire i danni ai cittadini, al Comune e anche eventualmente al Ministero per l’Ambiente. I dirigenti della società, eludendo e rallentando la procedura, allontanavano anche il rischio che interventi immediati di messa in sicurezza comportassero sospensioni temporanee dell’attività dello stabilimento”. “E oltre al profilo economico”, precisa il giudice, “non si dimentichi che Tamoil, che aveva sponsorizzato molte iniziative a Cremona  ed era molto presente nella vita della città, aveva anche un interesse di ‘immagine’”.

Nella motivazione, Salvini riprende il ruolo dell’Arpa e degli Enti territoriali, “interlocutori impreparati”, la cui “debolezza” e “sostanziale passività”, “gli imputati hanno sfruttato a loro vantaggio e a vantaggio della società”, soprattutto l’Arpa, “l’unico tra gli Enti che invece sarebbe stato specificamente preposto ad un approfondito ed anche autonomo controllo sulle formulazioni tecniche  e concettuali e sulle iniziative proposte dalla società”.

Per il giudice, deve quindi ritenersi “integrato il dolo eventuale in quanto gli imputati – Gilberti e Billi -, pur non avendo agito con lo scopo di realizzare il disastro ambientale, hanno sicuramente previsto tale evento concreto e, pur in presenza di un rischio obiettivamente grave con una probabilità elevata che il danno si verificasse, hanno comunque deciso di accettare e di  ‘assecondare’ l’evento illecito che si è poi realizzato sul territorio cremonese”.
Per quanto riguarda invece le posizioni di Abulaiha e Colombo, “anche se sono entrati in scena in un momento tardivo, e cioè nel 2006 e nel 2007”, sono “rimasti inattivi, soprattutto nel senso di non far nulla, probabilmente per ‘fedeltà aziendale’, condividendo l’illecito iniziato nel 2001″.

Per quanto riguarda poi l’origine della contaminazione e il rischio per la salute, sulla base di tutte le perizie acquisite, il giudice parla di una contaminazione “proveniente dalla raffineria” e risalente “ad un’epoca recente e comunque non agli anni ’40- ‘60, e per ciò che concerne il cosiddetto ‘taglione’, l’opera idraulica che avrebbe dovuto impedire la migrazione della falda contaminata e del prodotto idrocarburico verso le zone esterne occupate dalle società canottieri, la sua esistenza “non ha comportato un’efficace azione di contenimento e il risultato del deflusso degli idrocarburi nei terreni nella falda ha avuto effetti, non ancora definiti, ma potenzialmente nocivi per la salute di coloro che frequentavano i circoli sportivi collocati tra il sito industriale e il fiume e che sono entrati in contatto con le acque contaminate destinate al consumo umano o comunque ad un uso domestico”. Per il giudice, “il disastro è certamente avvenuto, tanto che sono stati necessari più di 10 anni perché gli sforzi degli Enti territoriali, coinvolgendo la stessa riluttante Tamoil, eliminassero le conseguenze almeno più grossolane della contaminazione, che comunque interessa ancora quantomeno i terreni della dismessa raffineria e intorno ad essa. E tanto è vero che non sono ancora definibili e quantificabili i danni che nel corso del tempo potranno emergere per la salute di coloro i quali, per scelta, essendo all’oscuro del fenomeno, o per obbligo, lavorando nella zona,  sono stati i frequentatori di quella porzione del territorio cremonese”.

LA VICENDA

La società Tamoil che sorge nei pressi delle rive del Po, di proprietà del governo libico  e dal 2011 dismessa, era accusata nella persona di 5  suoi amministratori e dirigenti di avvelenamento di acque (articolo 439 codice penale ) e di disastro col polso con pericolo di esplosioni (articolo 449 Codice penale ) nonché di omessa comunicazione agli Enti competenti della necessità di una radicale bonifica ( articolo 257.D.Lvo 1522006  cd codice ambientale).

Nel marzo 2001, ai sensi del DM 47199, la società aveva presentato “autodenuncia” come sito inquinato avvalendosi della  normativa che consentiva la non punibilità per gli inquinamenti precedenti ma che tuttavia comportava l’obbligo di informare in modo completo Comune Regione e ARPA della reale situazione di inquinamento da idrocarburi e comportava di attivarsi in modo idoneo con tali Enti per ripulire le falde dei terreni.

L’inquinamento aveva investito non solo la zona del sito industriale ma i terreni esterni vicino all’argine del Po in cui si trovano importanti circoli creativi di Cremona con piscine e attrezzature sportive ( Società Canottieri, Baldesio Dopolavoro ferroviario).

Nel corso delle indagini è emerso che la società aveva informato in modo incompleto gli Enti sostenendo che si trattava di “inquinamento storico”, ad essa non imputabile, risalente ai primi anni ‘50 e comunque precedente al 1983 quando, secondo la sua versione, la Tamoil  aveva cominciato a gestire il siti industriali. Anche a seguito della perizia collegiale disposta dal GUP nel corso del giudizio abbreviato è tuttavia emerso che l’inquinamento non poteva essere così antico in quanto vi è una forte presenza di MTBE, l’additivo usato per la benzina cd verde solo dalla prima metà degli anni ‘80 .

Inoltre la Tamoil non poteva considerarsi responsabile solo per inquinamenti avvenuti a partire dal 1983 in poi  ( quando aveva assunto questa denominazione ) ma anche per quelli iniziati sin dal 1960  in quanto la società precedente AMOCO aveva con Tamoil una piena continuità aziendale essendo avvenuto nel 1983 un semplice cambio di denominazione senza variazione alcuna della compagine societaria che aveva continuato ad operare sullo stesso sito industriale.

È emerso che la Tamoil non aveva posto gli Enti preposti, Comune Regione ed Arpa nelle condizioni di avviare una bonifica appropriata non avendo fornito un quadro completo della gravità dell’inquinamento ed avendo continuato ad operare anche tra il 2001 e il 2007, e  cioè anche dopo l’ “autodenuncia” in condizioni tali da far conseguire lo sversamento di idrocarburi nel terreno e nella falda che correva sotto i circoli creativi posti sul Po.

Infatti a  partire dal 2007 momento in cui dopo gravi ritardi l’opera di ripristino ha potuto iniziare sono stati estratti dal terreno e dalla falda acquifera, tramite pompe e barriere idrauliche, enormi quantità di idrocarburi contenenti tra l’altro anche benzene molto pericoloso per la salute pubblica.

Dalla fine del 2008 al 2011 sono stati recuperati 1800 metri cubi di cd prodotto surnatante e cioè di idrocarburi che galleggiavano sulla falda acquifera e tale recupero non è ancora terminato. Inoltre i terreni  della raffineria e a valle della stessa sono ancora intrisi di idrocarburi.

Soprattutto nel corso del giudizio abbreviato è stato scoperto che lo sversamento di idrocarburi era  continuato anche dopo il 2001 data della “autodenuncia” a causa delle pessime condizioni della rete fognaria della raffineria.

Il Pubblico Ministero infatti nell’autunno 2013 ha acquisito presso due ditte esterne che avevano lavorato per la Tamoil,la Soncini e la Idroambiente, le copie della documentazione relativa ai lavori svolti  per la manutenzione della rete fognaria effettuati anche tramite video- ispezioni dei tubi, solo a partire dalla fine del 2004 e nel corso del giudizio abbreviato sono stati sentiti sul punto anche tecnici e operai della Tamoil. Se è così accertato che la rete fognaria, molto vecchia e piena di buchi e  di cedimenti, perdeva molta acqua sporca di idrocarburi che finiva nel terreno. Tale situazione non era stata riferita nel 2001 dalla Tamoil agli enti preposti e solo alla fine del 2004 era iniziata una parziale opera di ripristino delle fogne che è proseguita sino al 2010.

Tale attività è stata svolta dalla Tamoil in ritardo e di nascosto senza comunicarla al Comune e alla Regione e comunque a causa delle condizioni delle fogne ancora per molti anni dopo 2001  lo sversamento di idrocarburi nel terreno e nella falda era continuato.

Il reato di avvelenamento di acque ( art. 439 Codice penale ) è parso poco adeguato al quadro complessivo della situazione ed è stato riqualificato dal GUP in sentenza in quello di disastro doloso (434 c.p.). Tale articolo punisce disastri come crolli e inondazioni e anche in genere gli “altri disastri” e tra questi ultimi deve rientrare quello ambientale. Si tratta di una delle prime sentenze che riconosce il disastro ambientale tra le situazioni punite da tale articolo. Anche l’altro reato contestato, il pericolo di disastro per esplosione è stato fatto rientrare nel disastro ambientale. Riguardava quanto avvenuto nel maggio-giugno 2008 allorché, a seguito di una piena del fiume Po, i gas idrocarburici presenti nel terreno erano stati spinti verso l’alto penetrando in alcuni locali della Canottieri Bissolati con il pericolo che si verificasse, anche per un banale innesco, un’esplosione.

Sono stati condannati 2 dirigenti della Tamoil ( quelli già presenti al momento dell’autodenuncia e con ruolo più operativo) per disastro ambientale doloso e 2 per disastro ambientale colposo. Per questi ultimi due, condannati a due anni di reclusione, la concessione della sospensione condizionale della pena è stata subordinata ai sensi dell’art. 257 Codice ambientale alla condizione del completamento del ripristino ambientale del territorio interessato.

Il quinto imputato Yammine Ness è stato assolto perché è giunto  solo nel  2007 da una sede all’estero e non conosceva la situazione precedente del sito Tamoil di Cremona.

È stato disposto il risarcimento in favore dei soci delle Società ricreative interessate da quantificarsi in un separato processo civile ma per tutti è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva.

Il comune di Cremona, e anche il Ministero per l’Ambiente benché si trattasse di reati ambientali non si erano costituiti parte civile.

Tuttavia un cittadino di Cremona, responsabile dell’associazione radicale Piergiorgio Welby, utilizzando l’articolo 9 del Testo unico sugli Enti locali, si è autonomamente costituito parte civile al posto del Comune rimasto assente e il risarcimento di 1 milione di euro a titolo di provvisionale riconosciuto in suo favore sarà convogliato sul Comune che egli ha rappresentato.

Sono state poi disposte come pene accessorie la pubblicazione Del dispositivo della sentenza su quotidiani locali e nazionali nonché l’interdizione per otto anni dei condannati dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.

È stata  infine disposta la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica per le sue iniziative in ordine all’esercizio dell’azione nei confronti della Tamoil come persona giuridica responsabile ai sensi del D.lvo 2312001 dei reati di natura ambientale, azione che sinora non è stata esercitata.

Sara Pizzorni

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