Cronaca

Tamoil-Amoco, solo un cambio di nome: nessun inquinamento storico

Domani, venerdì 18 luglio, il giudice Guido Salvini pronuncerà la sentenza del processo principale di Tamoil che vede accusati di avvelenamento delle acque e omessa bonifica cinque manager della raffineria cremonese. Gli imputati sono Enrico Gilberti, Giuliano Guerrino Billi, entrambi di Cremona, e Pierluigi Colombo, di Abbiategrasso, difesi dall’avvocato Carlo Melzi d’Eril, il libico Mohamed Saleh Abulaiha, assistito dall’avvocato Simone Lonati, e il francese Ness Yammine, difeso dai legali  Giacomo Lunghini e Alessandro Della Chà. Per tre di loro l’accusa è anche quella di disastro colposo.

Intanto oggi, nella giornata dedicata alle repliche, c’è stato un colpo di scena: quando, nel marzo del 2001 Tamoil si era autodenunciata, si era anche chiamata fuori da ogni responsabilità relativamente all’inquinamento delle aree esterne, sostenendo che la colpa era da imputare all’Amoco. Ma a smentite la tesi dell’inquinamento storico sostenuta dalla difesa ci ha pensato la storia. Amoco e Tamoil erano la stessa cosa. Lo ha rivelato un documento prodotto in sede processuale dall’avvocato di parte civile Gian Pietro Gennari: nel 1983 era stata presentata alla Camera di Commercio di Cremona da parte dell’Amoco spa con sede a Milano in piazzetta Bossi 3 (codice fiscale 00774860159) la richiesta di modifica della denominazione sociale da Amoco spa in Tamoil spa che ha sede nello stesso indirizzo dell’Amoco e ha il medesimo codice fiscale.

L’Amoco, che ha rilevato lo stabilimento nel 1960 dalla raffineria Italia, alla fine degli anni ’70, a causa della crisi iraniana e della destituzione dello Scià, si è trovata priva dei rifornimenti petroliferi provenienti dalla Persia il cui governo non intendeva avere rapporti con una società americana. A questo punto Amoco ha venduto al petroliere Roger Tamraz, nato al Cairo nel 1940, il quale ufficialmente è diventato il titolare della raffineria e quindi poteva importare senza problemi il petrolio dalla Persia. L’acronimo Tamoil, infatti, è costituito dalla T di Tamraz, am di Amoco e oil è il brand, quindi alla fine Tamoil è ancora Amoco. Per l’avvocato Gennari, dunque, “smentita la tesi della difesa che ha sempre sostenuto che l’inquinamento delle aree esterne fosse il frutto della scarsa sensibilità che in quell’epoca regnava in materia di inquinamento da parte di Amoco”.

“E’ stata dunque ribadita”, ha aggiunto il legale di parte civile, “la validità delle conclusioni a cui sono giunti i periti del giudice,  conclusioni che la parte civile ha contribuito a formare attraverso la produzione storica di tutta la documentazione. In sostanza l’inquinamento viene dalla raffineria che attraverso il terreno e le falde ha inquinato le aree esterne. Gli idrocarburi rinvenuti nelle falde sono pericolosi e nocivi, come il benzene, che è cancerogeno. Il diaframma, come e’ stato dimostrato documentalmente, non serve ad impedire il deflusso della falda su cui galleggiano gli idrocarburi, ma ne rallenta il deflusso”. Per Gennari, “non si può parlare di inquinamento storico, come sostiene la difesa, perché l’inquinamento non e’ riferibile alle lanche o ad attività antropiche, cioè fatte dall’uomo, ma al sito della raffineria”.

La parola è poi passata all’avvocato Sergio Cannavò,  parte civile per Legambiente, che ha ripreso il reato di omessa bonifica. Il legale si è rifatto a quanto sostenuto dalla difesa Tamoil, secondo cui l’inquinamento da loro denunciato c’era, ma era storico e non di loro competenza. “Se invece avessero ammesso le loro responsabilità, sarebbero stati obbligati a fare una messa in sicurezza di emergenza”. Per l’avvocato Cannavò, “gli interventi realizzati da Tamoil per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale sono stati in più passaggi paragonati dalle difese a quelli posti in essere in altri famosi casi di inquinamento, per i quali o è in corso o si è svolto il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione della bonifica (Falconara, Mantova, Gela). Oltre a non essere chiaro quale significato possa avere il confronto con situazioni tra loro molto differenti, questo ragionamento non tiene conto del fatto che il sistema italiano delle bonifiche è notoriamente caratterizzato da molte e gravi criticità”. Cannavò ha per esempio ricordato che tale sistema di bonifiche “è oggetto di valutazioni molto negative da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che nella ‘Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità’ del dicembre 2012 ha evidenziato farraginosità, scarsa trasparenza, lentezza, mancanza di coordinamento, incompetenza di organi pubblici di valutazione e controllo, burocratizzazione, coincidenza tra controlli e controllati, depotenziamento della tutela della salute in favore delle esigenze della produzione con inversione della gerarchia costituzionale dei valori”.

E’ stata poi la volta dell’avvocato Marcello Lattari, che insieme alla collega Annalisa Beretta assiste la società Dopolavoro Ferroviario. Il legale ha sostenuto l’inquinamento anche della falda  intermedia e non solo di quella superficiale. “Una convinzione”, ha spiegato, “dettata dalla semplice osservazione dei dati e dei vari campionamenti valutati dal collegio dei periti nominati dal giudice”. Lattari ha anche sostenuto che “si tratta di acque non solo potenzialmente, ma anche concretamente destinate all’alimentazione umana, come prevede il delitto di avvelenamento contestato agli imputati. Acque utilizzate anche per i servizi igienici delle società canottieri il cui uso potrebbe essere potenzialmente esteso. Sono acque con i requisiti di legge per la loro potabilità, quindi il Dopolavoro Ferroviario, in conformità all’autorizzazione amministrativa che possiede, potrebbe legittimamente estendere l’uso finalizzato al consumo  umano”.

Infine è intervenuto l’avvocato di parte civile Alessio Romanelli per conto del cittadino Gino Ruggeri. Il legale ha replicato sul profilo risarcitorio, dicendo che “la richiesta delle parti civili e del Comune è una sentenza di condanna generica dove la provvisionale è di un milione di euro, ma il danno e molto più grande”.

Per la difesa ha parlato l’avvocato Giacomo Lunghini, secondo il quale l’accusa di disastro colposo non è prevista dalla legge come reato. “Il pm”, ha aggiunto il legale, “non solo non ha toccato questo argomento, ma non ha replicato neppure sulle singole posizioni degli imputati”. Per Lunghini, “non è possibile individuare responsabilità” in nessuno dei manager finiti a processo.

Per la difesa hanno anche parlato gli avvocati Simone Lonati e Carlo Melzi d’Eril. I legali hanno sottolineato il fatto che il pm non ha saputo replicare alle  argomentazioni portate dal tossicologo della difesa,  assolutamente fondate secondo i legali di Tamoil, e neppure ai valori riscontrati dai periti del giudice che nulla dicono in ordine ad un potenziale pericolo per la salute. Si tratta solo di limiti che possono accendere un allarme sul fatto che vi sia stata una contaminazione da dover accertare. E ancora: prima della metà del 2004 non c’è stata alcuna evidenza che le fogne avessero dei problemi, i lavori sui pozzi non hanno segnalato presenza di idrocarburi e le operazioni sulle fogne sono sempre state fatte nel migliore dei modi. Per la difesa, non c’è nemmeno un collegamento diretto tra l’ammaloramento delle fogne e la contaminazione esistente.

Per gli imputati, il pm Fabio Saponara ha chiesto condanne che vanno da un minimo di 6 anni e 8 mesi ad un massimo di 13 anni, pene già ridotte di un terzo per il rito abbreviato, mentre le parti civili, solo come provvisionale, hanno chiesto 1.660.000 euro di risarcimento danni.

Domani la sentenza del processo è prevista per le 17.

In mattinata, a partire dalle 11, i Radicali cremonesi terranno un sit-in davanti al tribunale in attesa della sentenza. Dopo la lettura del dispositivo, presso la sala SpazioComune di piazza Stradivari si terrà una conferenza stampa per le valutazioni riguardanti l’esito della vicenda processuale. Interverranno: Maurizio Turco, già deputato e tesoriere del Partito Radicale Transnazionale; Gino Ruggeri, parte civile in sostituzione del Comune di Cremona; Alessio Romanelli, avvocato di parte civile; Sergio Ravelli, parte civile in qualità di socio della società canottieri Bissolati.

Sara Pizzorni

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