Cronaca

Teleriscaldamento Il giudice rigetta ricorso d'urgenza di Aem

Il giudice Lignani

Il giudice Giulia Maria Lignani ha rigettato il ricorso in via d’urgenza con cui l’Aem aveva chiesto l’autorizzazione ad accedere – anche con l’ausilio della forza pubblica – nell’appartamento di un inquilino del Comune in arretrato di circa mille euro con le bollette. Un accesso necessario, a detta di Aem, per interrompere il servizio di teleriscaldamento e dunque limitare il danno patrimoniale. Non solo il ricorso è stato respinto. L’ex municipalizzata è stata anche condannata a rifondere all’inquilino 425 euro di spese sostenute in giudizio con l’assistenza del legale Luca Curatti.

Nelle tre pagine di ordinanza, il giudice spiega perché ha dato torto all’Aem, che lo scorso 27 settembre aveva presentato un ricorso in via d’urgenza, sostenendo che dal 29 giugno del 2012 al 16 settembre del 2013, l’utente non aveva pagato 1.338 euro di bollette a fronte dell’effettivo consumo di teleriscaldamento. Nel ricorso poi respinto, l’Aem aveva evidenziato l’impossibilità di interrompere il servizio di teleriscaldamento «in quanto l’apparecchiatura è situata all’interno dell’abitazione dell’utente che non consente l’accesso» e aveva altresì lamentato che «il perdurare della situazione determina l’aggravamento dei pregiudizi già verificatisi, ovvero l’aumento potenzialmente illimitato del debito insoluto del convenuto, il quale ha provveduto solo in minima parte ai pagamenti».

L'avvocato Curatti

Da qui la richiesta di intervenire con una misura d’urgenza, di poter entrare nell’appartamento per interrompere il servizio di teleriscaldamento e con esso il danno patrimoniale all’Aem.

Nell’ordinanza, il giudice osserva che il presupposto per emettere un provvedimento d’urgenza è che si sia «in presenza ineludibile della minaccia di un pregiudizio irreparabile oltre che imminente», mentre nel caso esaminato, «in cui vengono paventati essenzialmente danni di tipo patrimoniale legati all’inadempimento del convenuto, un tale tipo di pregiudizio non può derivare dal ritardo della decisione». Anche perché il debito dell’inquilino «è di valore non particolarmente significativo, così come appare irrisorio il suo aumento nel tempo (circa 100 euro in circa 5 mesi, tra l’altro nella stagione autunno-inverno)». In giudizio, l’inquilino aveva eccepito «un grave e generale malfunzionamento del servizio di teleriscaldamento portato più volte a conoscenza dell’Aem e del Comune». E contestato la quantificazione dei consumi fatturati, asserendo di aver corrisposto «quanto effettivamente dovuto per il reale consumo relativo alla fornitura di acqua calda».

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