Esclusa dall'insegnamento per un cavillo viene reintegrata con una sentenza emessa dal Tribunale di Cremona
Era riuscita a entrare nelle graduatorie per l’insegnamento nella scuola pubblica della provincia di Cremona, ma è stata successivamente tagliata fuori a causa di un cavillo burocratico, senza possibilità di rientrarvi. E’ la storia di una insegnante del cremasco. Una storia simile a quella di tanti suoi colleghi che, a causa di mera burocrazia hanno sembravano aver perso per sempre la possibilità di insegnare. Ora, grazie ad una sentenza emessa dal tribunale di Cremona, la prima di questo tipo, la donna è stata reintegrata nelle graduatorie per l’insegnamento nella scuola pubblica.
“Sono numerosi i docenti cremonesi, cremaschi e casalaschi che si trovano nella sua situazione – dichiara l’avvocato Marcello Palmieri, che ha seguito il caso -. Ora, per tutti loro, la pronuncia di questi giorni ha riacceso una speranza: quella di poter agire in giudizio contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la ragionevole speranza di veder riconosciuti i loro diritti. Questa sentenza potrebbe quindi essere la prima di una lunga serie di pronunciamenti simili”.
LA VICENDA. “La legge 143/2004 (ora modificata) prevedeva che la permanenza dei docenti nelle graduatorie statali per le supplenze fosse subordinata a un’apposita domanda da presentarsi nei termini stabiliti dal Ministero – racconta l’avvocato Palmieri -. Per coloro che non vi avessero provveduto, sarebbe dunque scattata l’esclusione. Lo stesso testo normativo, tuttavia, prevedeva esplicitamente la possibilità che l’insegnante fuoriuscito si iscrivesse ex novo al successivo aggiornamento di graduatoria. Nell’anno scolastico 2008/2009, la docente di lettere viene iscritta a pieno titolo nella graduatoria a esaurimento della Provincia di Cremona. Può così aspirare a svolgere supplenze nella scuola superiore.
Successivamente, viene emanato il decreto ministeriale 42/2009: il testo normativo impone ai docenti che vogliono permanere all’interno di tale graduatoria la presentazione di una specifica richiesta da avanzarsi entro il termine perentorio del successivo 10 maggio. Ma, diversamente da quanto prevedeva la legge precedente, esclude la possibilità di successivi reinserimenti. Tale disposizione, come spesso accade nella legislazione scolastica, non viene portata a diretta conoscenza degli insegnanti, ma solo affissa alle bacheche dei vari istituti.
In quel periodo, la docente in questione si trova assente dal lavoro per maternità. Di conseguenza, è priva degli strumenti per prender contezza del provvedimento. Quando gliene giunge notizia, il lasso di tempo legislativamente previsto per l’inoltro della domanda è già terminato. Ma l’insegnante ci prova. E ottiene il diniego dell’Ufficio scolastico provinciale.
Trascorsi 2 anni, nel 2011 il Ministero dispone un nuovo aggiornamento delle graduatorie. Ma la docente, in quanto già esclusa, non può nemmeno tentare di iscriversi: per la maschera informatica di cui è obbligatorio servirsi, il suo nominativo non esiste. L’insegnante non ha più dunque speranze di lavorare nella scuola pubblica.
Poco dopo, la legge 106/2011 interviene a modificare la precedente legge 143/2004. E dispone che le graduatorie non possano prevedere ulteriori inserimenti. La situazione sembra sempre più sfavorevole”.
Dopo un lungo periodo di riflessione, nel settembre 2013 la docente decide di impugnare la decisione che nel 2009 l’ha esclusa dalle graduatorie. E, tramite l’avvocato Elena Costa di Milano, deposita il ricorso presso il Tribunale di Cremona. Tra le richieste al giudice del lavoro, quella di ordinare al Ministero convenuto in giudizio il reinserimento dell’insegnante nella graduatoria con decorrenza dal 1.09.2011. Dopo la prima udienza, per ragioni personali e in accordo con la cliente, il legale rinuncia al mandato, e la donna si rivolge allo studio di Palmieri. “In data 7 marzo 2014, il Giudice Giulia di Marco accoglie le nostre tesi e condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a reinserire la docente nella graduatoria – spiega ancora l’avvocato. “Sono stati sostanzialmente due i punti focali del nostro ragionamento: il decreto ministeriale del 2009, quello che escludeva la possibilità di inserimenti, non poteva trovare applicazione in quanto contrastante con la precedente legge 143/2004 (quella che rendeva possibili gli inserimenti dei docenti esclusi al successivo aggiornamento di graduatoria). La legge è infatti una norma di rango primario, e non può essere contraddetta da una di rango secondario com’è il decreto ministeriale. In secondo luogo, quando la legge 106/2011 dispone l’impossibilità di nuovi inserimenti, è da intendersi riferita all’ingresso di insegnanti ex novo, e non di coloro che, già presenti in precedenza, erano stati esclusi dalla graduatoria per il fatto di non aver presentato la domanda”.
L’auspicio, ora, è che la storia di questa donna sia il punto di partenza per tutti gli altri insegnanti del territorio che si sono trovati in una situazione simile.
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