Cronaca

Teleriscaldamento Il giudice boccia il ricorso d'urgenza di Aem

L'avvocato Luca Curatti

Primo, importante risultato nel braccio di ferro tra alcuni inquilini di via Divisione Acqui 4 a Borgo Loreto e Aem Gestioni per il pagamento delle bollette pregresse del teleriscaldamento. Il giudice Benedetto Sieff ha infatti accolto le ragioni di un’inquilina che aveva presentato opposizione al ricorso d’urgenza fatto dall’azienda per ottenere il distacco del teleriscaldamento. Per il giudice, l’Aem non può staccare il teleriscaldamento a una famiglia morosa che risiede in un appartamento di proprietà del Comune. La signora si era rivolta ad Assoutenti e nel procedimento era assistita dall’avvocato Luca Curatti, presidente dell’associazione. Il legale ha puntato sulle “criticità dell’impianto di teleriscaldamento, sia per la dispersione del calore che per problemi relativi al conteggio e alla fatturazione che non corrispondono ai calcoli”. “La cliente”, ha aggiunto Curatti, “ha sempre provveduto a pagare l’acqua calda e quindi si ritiene ingiusto il distacco anche dell’utenza dell’acqua calda”.

Il giudice Sieff

Al giudice, la difesa aveva inoltre prodotto una serie di documenti per dimostrare oggettivamente e tecnicamente le ragioni dell’inquilina. “Abbiamo ritenuto nullo”, ha concluso Curatti, “lo stesso contatto di fornitura per una serie di vizi che sono stati esposti nella memoria difensiva”. Quella del giudice Sieff è la prima ordinanza in materia di teleriscaldamento emessa dal tribunale di Cremona.  “Grande soddisfazione” è stata espressa dal legale. “E’ la prima volta che un utente ottiene la giusta ragione davanti a un tribunale nei confronti di un gestore che chiede di tagliare il teleriscaldamento. E’ una sentenza capofila che potrebbe far nascere una class action costituita da persone che si vedono minacciate dal distacco del teleriscaldamento”. Nelle tre pagine di provvedimento, il giudice ritiene che il pericolo sollevato da Aem (stato di insolvenza , accumulo di debito arretrato e difficile rientro del debitore)  “appare allo stato scongiurato dalla presenza del Comune di Cremona  quale co-debitore solidale” della famiglia. Il contratto per la somministrazione di calore attraverso il teleriscaldamento “viene innanzitutto concluso tra l’ Aem e il Comune, mentre il successivo accordo integrativo prevede che Aem prenda in comodato la cosiddetta sottocentrale termica e si occupi della gestione dell’impianto dell’edificio senza tuttavia estinguere o modificare le obbligazioni principali del contratto di somministrazione tra Comune e Aem”. Per Sieff, “nel caso dell’eventuale conclusione del contratto tra Aem e utente del condominio o inquilino, il contratto integrativo in parola non prevede alcuna liberazione del Comune, lasciando spazio alla regola generale del cumulo di responsabilità”. Il Comune, dunque, “è il debitore principale” e quindi “deve ritenersi obbligato anche nel caso in cui l’immobile non sia mai stato occupato e che, finalmente, lo sia anche nel caso di insolvenza del debitore delegato, essendo  del resto difficilmente concepibile e attuabile una sorta di rapporto di obbligazione a intermittenza e potendo semmai parlarsi di sussidiarietà dell’obbligo del Comune rispetto a quella del condomino/inquilino”.

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