Possesso di armi, novità nelle regole su certificato medico
La Questura informa che il Decreto Legislativo 29 settembre 2013 nr.121, entrato in vigore il 5 novembre 2013, ha introdotto alcune novità legislative in tema di detenzione armi. In particolare segnala che, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, chiunque detiene armi, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi in corso di validità, deve presentare la certificazione medica prevista dall’art. 35 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che non sia stata già prodotta nei sei anni antecedenti alla data del 05 novembre 2013. Inoltre tale certificazione dovrà essere rinnovata ogni sei anni. Si informa, altresì, che la mancata presentazione del certificato medico, che viene rilasciato dalle Autorità Sanitarie Pubbliche, autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..
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