A Cremona 'White list': elenco imprese non soggette a infiltrazioni mafiose
Anche alla Prefettura di Cremona istituita la “white list”, ovvero l’elenco di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori nei settori economici a maggior rischio di infiltrazioni mafiose. Lo ha comunicato la Prefettura in un comunicato stampa.
Con l’entrata in vigore, lo scorso 14 agosto, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 15 luglio u.s., è stata prevista, dall’articolo 1 – comma 52 – della Legge Anticorruzione ( Legge n. 190/2012), la creazione delle c.d. “White list” allo scopo di potenziare l’efficacia dei controlli antimafia nei settori ritenuti più vulnerabili.
Si tratta di un elenco, tenuto dalle Prefetture, nel quale possono iscriversi gli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiose.
I settori d’interesse sono tassativamente individuati dalla normativa e riguardano il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, il trasporto, anche transfrontaliero, e lo smaltimento di rifiuti per conto terzi, l’estrazione, la fornitura e il trasporto di terra e di materiali inerti, il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e di bitume, i noli a freddo di macchinari, la fornitura di ferro lavorato, i noli a caldo, gli autotrasporti per conto terzi e la guardiania dei cantieri.
Il Decreto sopracitato porta a regime, sull’intero territorio nazionale, l’istituto che sino ad ora aveva trovato applicazione in alcuni specifici contesti territoriali, quali quello dell’EXPO MILANO 2015 e della ricostruzione post – sisma.
Le imprese, anche quelle “straniere”, cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, possono iscriversi volontariamente alle “Withe list”. L’elenco è unico, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse attività imprenditoriali.
Per iscriversi, l’impresa deve essere in possesso dei requisiti indicati dal Decreto – assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del Codice Antimafia ( decreto legislativo n.159/20119) e assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose desunte in base ai parametri indicati dall’articolo 84, comma 3, dello stesso Codice – e deve inviare l’istanza alla Prefettura della provincia nella quale ha sede.
La Prefettura di competenza verifica i requisiti richiesti e, non sussistendo motivi ostativi ( ovvero che gli operatori economici richiedenti non siano “soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”), dispone l’iscrizione nell’elenco, comunicando per via telematica, cioè via posta elettronica certificata, il relativo provvedimento.
L’elenco è pubblico, consultabile on line sui siti delle Prefetture nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e sarà aggiornato, laddove necessario, in relazione alle nuove iscrizioni ed alla permanenza dei requisiti di iscrizione. Se, infatti, uno di questi venisse a mancare, la Prefettura dovrebbe disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
Salvo quest’ultima ipotesi, l’iscrizione vale un anno a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone; e, almeno trenta giorni prima della scadenza, l’impresa deve comunicare alla Prefettura l’interesse a rimanere nell’elenco, eventualmente anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali è iscritta.
L’inserimento negli “elenchi” in questione – consultabili in questa provincia attraverso il sito istituzionale della Prefettura, all’indirizzo www.prefettura.it/cremona – , conferisce all’impresa , oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.Infatti,l’iscrizione nei citati elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.
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