Cronaca

Corte Conti, assoluzione su tutta la linea 'Attenzione agli interessi del Comune'

La Corte dei Conti proscioglie la Giunta sul caso degli ex precari. Non solo, la assolve “a pieni voti”. Nel dispositivo delle motivazioni pubblicato sul sito della Corte dei Conti si legge: ‘Il Collegio respinge le domande risarcitorie avanzate dalla Procura per mancanza di danno e ciò senza considerare che non sussiste neanche l’elemento soggettivo della colpa grave che implica, come è noto, comportamento connotato dall’assenza della diligenza, prudenza e perizia minima nell’applicazione delle norme e nella cura degli interessi propri dell’Ente. Come più evidenziato, infatti, il comportamento dei convenuti è stato caratterizzato dal rispetto sostanziale delle prescrizioni normative e dall’attenzione alla cura degli interessi del Comune”.
“L’assunzione di personale ‘stabilizzato’ – si legge – con decorrenza giuridica 31 dicembre 2010, con effetti economici dal 1° gennaio 2011, corrisponde sostanzialmente a quanto voluto dal legislatore perché la spesa iscritta in bilancio per tale personale grave sul bilancio dell’anno 2011, come si può testualmente leggere nelle determinazioni dirigenziali con cui si è proceduto all’assunzione, e non sul bilancio dell’anno 2010 che è, per l’appunto, quello interessato dal divieto in questione”.
“Le cosiddette stabilizzazioni – prosegue il documento – sono ‘assunzioni sui generis’ perché oggetto di normazione specifica che, sostanzialmente, tende a eliminare il fenomeno del ‘precariato’ ovviamente in un quadro ordinamentale e finanziario che lo consente (…) Il personale godeva già di un incardinamento nel Comune di Cremona in forza di preesistenti rapporti a tempo determinato con scadenza 20.12.2010. La mancata menzione delle ‘assunzioni con riferimento ai processi di stabilizzazioni in atto’ tra quelle limitate dalla norma citata, in definitiva, implica che esse siano escluse dall’applicazione di tale normazione e ciò in ragione, come detto, della specificità delle cosiddette stabilizzazioni e del significato della norma più volte citata”.
“In chiusura – si legge – il giudice ritiene che sussistano le condizioni per liquidare le spese di giudizio (circa 27mila, ndr)”.

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Cisl e Uil: ‘Piena soddisfazione’

“Le scriventi Segreterie – dicono Tarallo e Penci per CISL FP e UIL FPL – esprimono piena soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda che ha visto coinvolto il Comune di Cremona per la stabilizzazione dei 32 ex precari. Una vicenda in cui tutte le parti sociali si sono impegnate con l’unico obiettivo di salvaguardare la stabilizzazione degli ex precari anche adottando scelte “DIVERSE”. Le certezze giuridiche della bontà dell’operato dell’amministrazione in questa vicenda hanno fornito un paracadute pronto ad aprirsi e salvaguardare gli ex precari. Infatti la sentenza 177/2013 della Corte dei Conti, nel respingere l’eccezioni di mancata giurisdizione, di nullità della citazione, di inammissibilità della citazione per insindacabilità delle scelte discrezionali, dell’applicazione discriminante prevista dall’art. 1, comma 1 – ter legge 20/1994, ha accolto l’unico e vero motivo di leggittimità delle assunzioni predette: le stabilizzazioni hanno riguardato “…assunzione di personale stabilizzato con decorrenza giuridica 21/12/2010 ma con effetto economico dal 01/01/2011, (che) corrisponde sostanzialmente a quando voluto dal legislatore perchè la spesa inscritta in bilancio per tale personale grava sul bilancio dell’anno 2011, come si può testualmente leggere nelle determinazioni dirigenziali con cui si è proceduto alle assunsioni, e non sul bilancio dell’anno 2010 che è, per l’appunto, quello interessato dal divieto in questione. Ben hanno operato, quindi, gli amministratori accusati di danno erariale che hanno saputo evidenziare nella loro difesa quest’aspetto “tecnico” risultato l’unico leggittimo e determinante rispetto a tante altre eccezioni, motivazioni sollevate e risultate inconferenti. Finalmente al Comune di Cremona non si parlerà più di Ex Precari ma di “IMPIEGATI COMUNALI” assunti con idoneo concorso”.

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