Cronaca

La saga di Matuzalem e la giustizia sportiva

Francelino da Silva Matuzalem è un calciatore brasiliano, attualmente in forza alla Lazio, che è stato protagonista di una complessa vicenda giudiziaria che, come è stato osservato in un recente articolo pubblicato dalla “Rivista di diritto ed economia dello sport”, può segnare la fine della giustizia sportiva, la cui autonomia in Italia è stata riconosciuta legislativamente dal D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003 n. 280, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

Nel 2004, Matuzalem, che allora giocava per il Napoli, sottoscrisse un contratto di ingaggio della durata di cinque anni con un club ucraino, il FC Shaktar Donetsk.

Ciononostante, Matuzalem, nel 2007, risolse (si dice così, anche se i cronisti sportivi usano erroneamente il verbo rescindere, che giuridicamente ha un altro e diverso significato) il contratto, senza dare alcun preavviso e senza giusta causa. Poco dopo la risoluzione, firmò un altro contratto, per la durata di tre stagioni, con il club spagnolo del Real Saragozza.

Il club spagnolo, nell’occasione, si obbligava a tenere indenne Matuzalem da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla risoluzione anticipata del precedente contratto.

Al termine della prima stagione giocata con il Saragozza, quest’ultimo club stipulava un accordo con la Lazio per la cessione temporanea del calciatore per la stagione successiva.

Tuttavia, con decisione del 2 novembre 2007, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA ebbe a riconoscere, a favore del club ucraino, per i danni derivanti dalla anticipata risoluzione del contratto stipulato con Matuzalem, un risarcimento di 6,8 milioni di euro.

Questa decisione fu impugnata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il quale annullava parzialmente la precedente decisione, elevando il risarcimento ad 11,86 milioni di euro.

Né Matuzalem né il club ottemperavano al lodo del TAS. Ciò provocava un procedimento disciplinare, all’esito del quale, con decisione del 31 agosto 2010, il Comitato Disciplinare della FIFA, constatata l’inottemperanza del club spagnolo e di Matuzalem, irrogava una sanzione pecuniaria e concedeva un termine di novanta giorni per procedere al pagamento, a pena della “interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio senza alcun ulteriore avviso”.

Sia il Saragozza che Matuzalem si appellavano ancora al TAS di Losanna il quale, tuttavia, con decisione del 29 giugno 2011, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione del Comitato Disciplinare della FIFA.

L’unica strada che, a questo punto, rimaneva al Saragozza ed a Matuzalem era quella di proporre impugnativa davanti al Tribunale Federale svizzero, strada che, alla fine, si sarebbe rivelata vincente.

Con sentenza del 27 marzo 2012, il Tribunale Federale svizzero annullava il lodo del TAS, affermando il principio per cui un atleta non può essere sottoposto ad interdizione perpetua dall’attività calcistica, in virtù di un procedimento di condanna di un organo della giustizia sportiva, configurandosi, in tal caso, una “violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero”.

Il concetto è stato chiarito nella sentenza del Tribunale Federale: una pronuncia favorevole nel merito può infatti determinare una violazione dell’ordine pubblico nel caso in cui si pone in contrasto con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento, “diventando assolutamente incompatibile con principi derivanti da valori generalmente riconosciuti, che secondo il comune modo di sentire (“dominants opinion”) in Svizzera rappresentano la base di qualunque ordinamento giuridico”.

Il concetto di ordine pubblico è presente anche nell’ordinamento italiano ed è espressamente menzionato dall’articolo 16 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforme del sistema italiano di diritto internazionale privato.

L’ordine pubblico ha la funzione di tutelare l’ordinamento, impedendo che il giudice applichi norme straniere suscettibili di produrre effetti incompatibili con i principi giuridici, ma di valenza etica, politica, economica e sociale che in un determinato momento storico sono posti dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, a presidio dei valori fondamentali che debbono essere rispettati per assicurare l’armonia dell’ordinamento giuridico.

Se il Tribunale Federale svizzero si ritiene competente ad annullare, per contrasto con i principi dell’ordine pubblico, le decisioni del TAS (che è organo avente sede in Svizzera), è evidente che per la giustizia sportiva, sinora autoreferenziale ed orgogliosa della sua alterità, non possono che suonare campane a morto.

Da ultimo, va ricordato che anche una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana (7 febbraio 2011 n. 49) ha fortemente limitato l’autonomia dell’ordinamento sportivo, fissata dal già citato D.L. 19 agosto 203, n. 220, conosciuto anche come “decreto salva calcio” (che doveva essere salvato, si fa per dire, dalle pronunce di alcuni TAR e, in particolare, della Sezione di Catania del TAR per la Sicilia).

In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che “qualora la situazione soggettiva (discendente da una vertenza originata in ambito sportivo) abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto diritto vivente del giudice che, secondo la suddetta legge ha giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”. Aggiunge, inoltre, la Corte che “in tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti avverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – poste a tutela della autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno”.

Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale riguarda il dirigente di una squadra di pallacanestro, che aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo, nei confronti della sua Federazione sportiva, la sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di ogni attività nell’ambito della Federazione stessa.

Il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di instaurare un giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive, ma ha ammesso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, ove la sanzione sia illegittima.

Anche sotto questo profilo, quindi, il sistema della giustizia sportiva rischia, quindi, di risultare minato sin dalle fondamenta.

Antonino Rizzo

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