Lettere

La scelta del fornitore nel libero mercato

da M. Tomasoni (UNC)

Caro direttore,
qualche volta la sensazione è che anche i consumatori aprano le porte ad ingannevoli “cavalli di Troia” che, guadagnata la loro fiducia, si adoperano per far capitolare il cliente.
E pensare che dovrebbe ormai essere chiaro (tanto più nei moderni mercati) che nessuno regala nulla e anche quando l’impresa propone strabilianti offerte o promozioni, possiamo stare certi, lo fa al solo scopo di ricavarne vantaggi.
Oggi il “regalo” ha un significato ancora più machiavellico: non basta, infatti, un semplice regalo omaggio per conquistare nuovi clienti, ma i nuovi doni, complice la crisi, sono prezzi più vantaggiosi, agevolazioni di pagamento, sconti e promozioni (spesso solo teoriche) sbandierate per conquistare clienti.
Accade così di essere assediati dagli addetti alle vendite di società energetiche che suonano alla porta portando “in dono” bollette meno salate…
In questa logica del “dono” applicata al mercato, i rappresentanti dei consumatori fanno spesso la parte del veggente Laocoonte che, nonostante gli avvertimenti, rimane inascoltato.
In particolare alle persone anziane mi permetto di dire: fermatevi un attimo a riflettere prima di aprire le porte a questi moderni cavalli di legno;
il rischio è di accorgersi del trucco quando sarà troppo tardi.
E Troia sarà già tra le fiamme!
Per cui ho pensato, (per chi non fosse a conoscenza) di riportare (in allegato) una sintesi della delibera Autorità: codice sulla condotta commerciale.

LA SCELTA DEL FORNITORE NEL LIBERO MERCATO

Delibera AEEG (Autorità per lenergia elettrica e il gas) n. 105/06

Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali

Dal  1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura che meglio risponde alle proprie esigenze.
Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire dal mercato vincolato (nel nostro comune è A.E.M.) ed entrare nel mercato libero.
Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore.
Non cambiano invece le caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perchè il distributore (cioè il soggetto che trasporta l’energia elettrica sulle proprie reti ) rimane lo stesso.

Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal fine può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito mandato (ed è quello che viene fatto normalmente).

Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato, con “delibera 30 maggio 2006 n. 105/06 ” un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita (fornitore) dell’energia elettrica precise regole di comportamento.

1) Trasparenza delle proposte contrattuali

Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
a) identificarsi, specificare l’impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i
quali può essere contattata;
b) fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
c) specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio;
d) fornire al cliente informazioni sugli adempimenti relativi contratti di distribuzione e
dispacciamento;
e) indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta.

Se il cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2) Contratto

Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo dell’impresa di vendita e dovrebbe contenere almeno le seguenti clausole:
a) tutte le prestazioni che saranno fornite al cliente;
b) la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
c) il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
d) le eventuali garanzie che il cliente deve fornire all’impresa di vendita per ottenere il
servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
e) tutti gli oneri e le spese a carico del cliente;
f) come e quando saranno misurati i consumi (eseguiti dal distributore e trasmessi al
fornitore   stesso);
g) quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il cliente dovrà pagarle;
h) le conseguenze per il cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
i) i casi in cui l’impresa di vendita deve versare al cliente un indennizzo automatico;
l) come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia
con  l’impresa di vendita.
3) Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il cliente deve ricevere una copia scritta del contratto.
Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale), il cliente può recedere il contratto senza spese entro 10 giorni dalla stipulazione.

Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
a) entro 10 giorni l’impresa di vendita deve inviare al cliente una copia scritta del contratto;
b) il cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del
contratto.
4) Riepilogo

Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verifichi quindi che chi le ha proposto il contratto:
a) abbia indicato il nome e un recapito dell’impresa di vendita dell’energia elettrica;
b) abbia fornito informazioni chiare su:
– il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
– le altre spese a carico del cliente previste dal contratto;
– la durata del contratto;
– come e quando saranno misurati i consumi (con possibilità dell’autolettura);
– con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio;
– i tempi per l’avvio del servizio;

c) abbia consegnato un copia scritta del contratto;

Impresa di vendita             ………………………………………………..
Incaricato che ha proposto il contratto       ……………………….
Denominazione dell’offerta contrattuale     ………………………
Luogo e data di consegna/ di invio al cliente  ……………..

 

Matteo Tomasoni
Consulente Unione Nazionale Consumatori
Tel. Sede 0372/28370

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