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A sinistra gli avvocati Tamoil, a destra Ruggeri con Sergio Ravelli (foto Francesco Sessa)
Processo Tamoil. Il gup Guido Salvini ha ammesso tutte le richieste di costituzione di parte civile, compresa quella presentata dal cittadino cremonese Gino Ruggeri, tesoriere dell’Associazione Piero Welby, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Rossodivita (oggi sostituito dall’avvocato Alessio Romanelli), che, in base a quanto recita l’articolo 9 del testo unico degli enti locali, ha chiesto al giudice di difendere gli interessi della collettività, vista la rinuncia del Comune di Cremona a costituirsi parte civile nel procedimento sull’avvelenamento della falda acquifera da idrocarburi, causato, per l’accusa, dalla raffineria Tamoil. Accolte anche le richieste del Dopolavoro ferroviario (1.800 soci effettivi), rappresentato dall’avvocato Annalisa Beretta, di 26 soci della canottieri Bissolati, tra cui anche i radicali Sergio Ravelli ed Ermanno De Rosa, tutti assistiti dagli avvocati Gian Pietro e Monica Gennari, Claudio Tampelli e Vito Castelli, e Legambiente, attraverso l’avvocato di Milano Ilaria Ramoni. La Tamoil si era opposta a tutte le costituzioni di parte civile, tranne a quella del Dopolavoro. L’udienza è stata rinviata al prossimo 19 luglio.
L’ORDINANZA DEL GIUDICE SULLA POSIZIONE DI RUGGERI
“Con riferimento alla richiesta di Gino Ruggeri”, scrive il giudice nella sua ordinanza, “la legittimazione, che scaturisce dall’azione popolare prevista dall’articolo 9 del d.lgs. 267|2000 in materia di Enti locali, non viene meno per il fatto che l’ente territoriale, una volta integrato il contraddittorio, abbia deciso di non costituirsi parte civile. Al contrario tale situazione trasforma l’originario interesse di cui è portatore il singolo cittadino in una piena facoltà che, se ne esistono le condizioni, può essere esercitata in via sostitutiva (cfr. Tribunale di Roma 6° sezione in composizione collegiale, ordinanza in data 25 luglio 2006 allegata all’istanza)”. Salvini ricorda che il “Comune di Cremona ha stipulato, d’intesa con i Ministeri competenti, in data 1 aprile 2011 un accordo con la Tamoil finalizzato, in base ad un progetto operativo, al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica e su tale base il Comune ha ritenuto ‘svuotata’ al momento la possibilità di potersi costituire parte civile”. “Tuttavia”, per il giudice, “tale accordo non travolge la facoltà del singolo cittadino, in quanto da un lato si basa su scelte amministrative discrezionali e in qualche modo ‘concordate’ con la controparte, e d’altro lato il ripristino dello stato dei luoghi non si sovrappone, essendo in senso proprio una ‘spesa’ obbligata posta in capo al responsabile, e non coincide interamente con il danno patrimoniale che può essere stato cagionato dalla lesione al territorio, ben essenziale dell’ente territoriale”. “Nè ha efficacia ostativa”, si legge nell’ordinanza, “il fatto che il Comune di Cremona, rimasto estraneo processo, affermi brevemente nella delibera in data 25 maggio 2012 che ha portato alla scelta di non costituirsi che dalla condotta della Tamoil non sarebbero derivati al Comune di Cremona danni di natura patrimoniale diversi dal danno ambientale di esclusiva pertinenza del Ministero dell’Ambiente. Infatti da un lato tale valutazione è essenzialmente discrezionale e d’altro lato, pur dovendo essere l’individuazione e la quantificazione concreta di un possibile danno demandata al merito, è possibile intravvedere sin d’ora danni diversi dal danno ambientale, ad esempio nell’investimento di risorse in incontri, progetti e studi e rapporti con la cittadinanza resi necessari dall’emergere del pericolo di grave inquinamento della falda a seguito dell’attività contestata all’allora raffineria Tamoil”.
IL COMMENTO DI GINO RUGGERI
“La decisione del gup di accogliere la mia richiesta di sostituire il Comune di Cremona come parte offesa nel processo Tamoil è una buona notizia per i cremonesi, ma non è una sorpresa”, ha commentato Ruggeri. “Le deboli tesi degli avvocati del Comune non hanno retto ed è stato dimostrato che il Comune, i cui elementi costitutivi sono la popolazione e il territorio, ha pienamente titolo a chiedere il risarcimento dei danni nel caso il processo si concluda con una sentenza sfavorevole a Tamoil”. “Altro che sostenere l’esclusività del Ministero dell’ambiente a costituirsi, tesi peraltro non difesa fino in fondo, visto che il Comune non ha nemmeno chiesto al Ministero di agire”. “La giunta comunale”, ha aggiunto Ruggeri, “ma forse è meglio dire tutta la partitocrazia cremonese, ha subito una cocente sconfitta, ne facciano tesoro. Avevano la possibilità di riparare in calcio d’angolo dopo il clamoroso autogol che hanno segnato con quell’accorso del primo aprile 2011 con il quale avevano preventivamente rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di Tamoil senza ottenere alcuna garanzia. Un accordo mai discusso prima della stipula nelle sedi istituzionali e mai ratificato dal Ministero dello sviluppo economico”. “Finalmente”, ha concluso Ruggeri, “coloro che chiedevano la costituzione di parte civile al processo Tamoil non potranno più essere bollati come irresponsabili. Cremona può rialzare la testa”.
SERGIO RAVELLI (RADICALI) CHIEDE LE DIMISSIONI DELL’ASSESSORE BORDI
“Oggi è un giorno importante che lascerà una traccia profonda nella storia della nostra città”, è stato invece il commento di Sergio Ravelli, segretario dell’associazione radicale Piero Welby. “Siamo in presenza di un evento di grande rilevanza non solo sociale e politica, ma anche dal punto di vista della giurisprudenza italiana: è una delle prime volte che in Italia viene sancito il diritto, finora solo sulla carta, del cittadino-elettore di intraprendere l’azione popolare per la tutela, anche dal punto di vista ambientale, dei territori, qualora gli enti istituzionali competenti (comuni e province) non se ne facciano carico, esercitando in prima persona l’azione risarcitoria in sede penale per i danni arrecati ad una comunità intera”. “Il Comune di Cremona e l’intero sistema politico dominante”, ha continuato Ravelli, “ne esce con le ossa rotte, clamorosamente sconfessato, per non aver saputo o voluto difendere adeguatamente gli interessi collettivi di un’intera comunità. In primis, brilla per irresponsabilità politica l’assessore all’ambiente Francesco Bordi, firmatario del documento dei ‘tecnici comunali’ (ma tecnici ed esperti di che cosa?), con il quale è stata respinta la richiesta del gup Guido Salvini di costituzione di parte civile del Comune di Cremona in qualità di soggetto danneggiato, con motivazioni del tutto inconsistenti che ignorano, fra l’altro, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di esercizio dell’azione risarcitoria degli Enti pubblici territoriali. Dell’assessore, come radicali, chiediamo le immediate dimissioni”. Ma, secondo Ravelli, “ci sono ben altre e ben più importanti responsabilità politiche che coinvolgono direttamente i firmatari dell’accordo-capestro del 1° aprile 2011 (accordo mai ufficializzato dal ministero dello sviluppo economico), in particolare il sindaco di Cremona Perri e il presidente della Provincia Salini”.
DICHIARAZIONE DI MAURIZIO TURCO, DEPUTATO RADICALE
“Contro il parere antigiuridico dell’intellighenzia partitocratica cremonese il Gup Guido Salvini ha accolto nel processo contro la Tamoil per inquinamento la costituzione del cittadino elettore Gino Ruggeri, tesoriere dell’associazione radicale. Grazie al lavoro dell’Avv. Giuseppe Rossodivita e dell’Avv. Alessio Romanelli che seguirà il processo, abbiamo costruito e realizzato un evento di grande rilevanza non solo sociale e politica ma anche dal punto di vista della giurisprudenza italiana: è una delle prime volte che in Italia viene sancito il diritto, finora solo sulla carta, del cittadino-elettore di intraprendere l’azione popolare per la tutela, anche dal punto di vista ambientale, dei territori, qualora gli enti istituzionali competenti non se ne facciano carico, esercitando in prima persona l’azione risarcitoria in sede penale per i danni arrecati ad una comunità intera. Adesso è necessaria una campagna di informazione per far sapere ai cittadini chi sostanzialmente li rappresenta e cosa fanno coloro che ne hanno la rappresentanza formale, tranne alcune personali e lodevoli eccezioni”.
LA RICHIESTA DEI SOCI BISSOLATI
“Il reato di cui all’articolo 439 c.p. (avvelenamento delle acque)”, è scritto nell’ordinanza, “sanziona un pericolo anche presunto cagionato all’incolumità pubblica, ma tale ampia cornice comporta per logica che esso è anche un reato intrinsecamente plurioffensivo che deve contemplare come danneggiati i singoli soggetti, individuabili all’interno di quell’area indeterminata di persone tutelata in via primaria che possono aver subito dall’evento un danno concreto”. “Tra essi”, secondo il giudice, “rientrano certamente, in generale, coloro che si trovano o si sono trovati in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato, stando al capo d’imputazione, pericoloso”. Per il gup, dunque, i soci della canottieri Bissolati, “in regola nel 2007 con il pagamento delle quote associative”, “possono aver ricevuto un danno in conseguenza del reato contestato con riferimento al periodo di inagibilità del circolo stesso, danno forse circoscritto e limitato ad alcuni aspetti della vita privata ma che non si può in modo aprioristico definire futile e non meritevole di tutela”. Si legge: “non emergono allo stato danni documentati alla salute dei soci, mentre non può escludersi un danno da ansia e disagio per il paventato pericolo di una contaminazione già avvenuta con agenti inquinanti”.
LA RICHIESTA DEL DOPOLAVORO
Stesse motivazioni per la richiesta di costituzione presentata dall’associazione Dopolavoro Ferroviario. “Anche tale circolo”, ricorda Salvini, “ha subito un periodo di chiusura per circa 20 giorni nel 2007 quando nei pozzi e nelle acque delle piscine e della vasca idromassaggio sono stati rilevati livelli di idrocarburi, metalli e altre sostanze inquinanti superiori ai limiti di legge e gli impianti hanno dovuto subire procedure di bonifica. Anche in seguito, peraltro, si sarebbero rilevati, danni economici e disagi per gli iscritti poiché il riempimento delle piscine sarebbe divenuto possibile solo con acqua proveniente dall’acquedotto e alcune analisi di controllo sarebbero state effettuate a spese del Dopolavoro con un sensibile aumento di costi”.
LA RICHIESTA DI LEGAMBIENTE
Il giudice ricorda che “la costante giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito, anche successiva all’approvazione del Codice ambientale cui al d.lgs 152|2006, ha stabilito in casi analoghi che la legittimazione a costituirsi parte civile di un’associazione trova i suoi fondamenti nel collegamento con i suoi fini statutari, la tutela dell’ambiente appunto, e nella presenza di elementi indicatori quali il radicamento dell’associazione sul territorio in cui sarebbe avvenuta la lesione e la rilevanza e la continuità del contributo alla difesa dell’ambiente”. “Tutti tali elementi”, per il gup, “sono rinvenibili nelle caratteristiche proprie di Legambiente, e ne consegue la ravvisabilità sia di un danno patrimoniale, nel senso della vanificazione degli sforzi economici ed organizzativi profusi dall’associazione per la salvaguardia del bene tutelato, sia di un danno non patrimoniale collegato alla delusione di associati per il venir meno del raggiungimento degli obiettivi che costituiscono lo scopo dell’associazione e in un certo modo collegato anche alla perdita di immagine e di credibilità dell’associazione stessa all’esterno”. “Tra le attività in sintonia con lo statuto”, conclude il giudice, “vi è certamente anche quella di denuncia di illegalità e anche di denuncia all’Autorità giudiziaria, ma non si può certo considerare ragione ostativa alla costituzione il fatto che in questo caso l’intervento dell’Autorità giudiziaria abbia preceduto la costituzione del “Comitato contro l’inquinamento Tamoil”, nato peraltro con il contributo anche del circolo Legambiente di Cremona”.
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