Cari assessori, dovete ridurvi lo stipendio del 26%: il parere di Anci e Corte dei Conti
Cari assessori comunali avete sbagliato, non solo dovete tornare agli stipendi ridotti del 7% (leggi l’articolo), ma dovete ripristinare i pagamenti del 2005 e restituite le somme in più che avete preso da gennaio ad oggi. Il parere arriva direttamente dall’Anci e dalla Corte dei Conti nazionale ed è stato reso noto in Comune, attraverso una nota ufficiale della Lega delle Autonomie locali. Il segretario comunale avvocato Pasquale Criscuolo, ne ha dato comunicazione nella scorsa seduta di Giunta. Nella prossima (in programma il 27), l’assessore al bilancio Roberto Nolli proporrà un adeguamento normativo con riduzione immediata dello stipendio (non del 7%, ma del 26% dato che gli stipendi vanno riportati al 2005) e pagamento delle somme percepite in più dal 12 gennaio (data della deliberazione della Corte dei Conti) al 27 aprile. In soldoni, al mese ogni assessore andrà a percepire 1.100 euro in meno, passando così da circa 3.ooo a 1.900 euro. E per quanto riguarda la somma da restituire, la possibilità vagliata dall’assessore Nolli è quella della rateizzazione da estinguere entro l’anno: per ogni assessore sarebbero 200 euro di rata al mese sullo stipendio già ridotto.
“Ad oggi – si legge nella nota arrivata in Comune – l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali, è quello in godimento alla data di entrata in vigore del dl 112/2008, vale a dire, di quell’importo rideterminato in diminuzione del 10%, dalla legge finanziaria 2006. Inoltre, rilevato che l’intera materia relativa al meccanismo di determinazione degli emolumenti è stata rivista dall’art. 5, comma 7, del dl 78/2010, la quale demanda a un successivo decreto del ministro dell’interno la revisione degli importi tabellari e che tale decreto non risulta ancora approvato, si deve ritenere ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi ex dm 04.08.2000“.
Così la Corte dei Conti si era espressa il 12 gennaio: “Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all’attualità, l’ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell’importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l’intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all’esame è stata da ultimo rivista dall’art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell’Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.
Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”.
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