“Il Cda dell’Aem è tutto da rifare” Ecco il testo del ricorso della Lega
(Nella foto, in alto Alessandro Carpani, sotto Franco Albertoni)
“Il sindaco ha palesemente violato gli indirizzi generali adottati dal Comune di Cremona per la nomina dei (suoi) rappresentanti presso le Aziende, Istituzioni, Fondazioni ed Enti”. Ecco il testo del ricorso al Tar lombardo – sezione di Brescia – contro il Comune di Cremona e contro Franco Albertoni, presidente di Aem Spa. L’atto, come noto, è promosso dal vicesegretario provinciale della Lega, Alessandro Carpani, in “qualità” di candidato consigliere per il Cda dell’Aem. Redatto dagli avvocati Mirko Brignoli (foro di Bergamo) e Matteo Gariboldi (foro di Milano), il ricorso è stato notificato nei giorni scorsi al Comune e ad Albertoni e mira a ottenere dal Tribunale Amministrativo una dichiarazione di illegittimità del decreto di nomina del presidente dell’Aem.
Contro il ricorso la giunta comunale ha deciso ieri di costituirsi in giudizio, compiendo un atto dovuto, dal momento che il segretario generale, Pasquale Criscuolo, ha sin dall’inizio sostenuto la validità della nomina di Albertoni.
IL DOCUMENTO – Il ricorso, una decina di pagine in tutto, parte indicando i fatti. “In data 25 luglio 2011 – scrivono i legali – il sindaco di Cremona provvedeva a nominare con il provvedimento impugnato i nuovi membri del Cda della Aem Spa (…). Successivamente in data 22 settembre 2011, il ricorrente (Carpani; ndr) inoltrava per mezzo del proprio legale formale intimazione al sindaco affinché con provvedimento in autotutela provvedesse ad annullare i provvedimenti impugnati, invitando lo stesso a nominare il nuovo Cda scegliendo nominativi tra la rosa di candidati già depositata agli atti del Comune, tra i quali risulta il nome del Dott. Carpani“.
“Il ricorrente – annotano gli avvocati -, non condividendo le ragioni di fatto e giuridiche sottese ai provvedimenti impugnati (…) intende ricorrere affinché sia accertata la loro illegittimità e la conseguente annullabilità, comprensiva per tutti gli atti antecedenti e/o successivi“.
MOTIVI DI DIRITTO – Nel merito della questione, i legali Brignoli e Gariboldi evidenziano che “il sindaco, con i provvedimenti impugnati ha palesemente violato gli indirizzi generali del Comune“, ossia le disposizioni relative alle nomine in enti e partecipate del Comune. Nello specifico, l’articolo 2 degli indirizzi generali, che così recita: “Non possono essere nominati o designati coloro che abbiano già avuto nomine o designazioni da parte del sindaco nel medesimo organismo, anche con incarichi diversi, per due mandati amministrativi consecutivi o, comunque, per un tempo superiore al doppio della prevista durata della carica nell’Ente, Azienda, Fondazione o Istituzione cui si riferisce la nomina o la designazione”.
Albertoni, si legge nel ricorso, “ha già ricoperto quel ruolo sino al limite massimo di tempo consentito“, anche perché “sia l’art. 2383 (del Codice Civile) che lo Statuto di Aem determinai la durata degli amministratori in un massimo di tre esercizi“. “Il rag. Albertoni – annotano ancora i legali di Carpani – ha già ricoperto l’incarico per sei esercizi. Pertanto, avendo raggiunto il doppio della durata prevista per quella carica, non poteva essere più nominato“.
A seguire, le argomentazioni giuridiche con le quali i legali di Carpani intendono smontare l’interpretazione con cui il segretario generale del Comune ha difeso la nomina. Interpretazione, la definiscono i legali di Carpani, “completamente erronea“.
SOSPENSIONE CAUTELARE – Il ricorso invoca la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati argomentando che “il protrarsi della situazione di illegittimità in seno alla Aem, non giova evidentemente al corretto funzionamento dell’organo amministrativo, tenuto presente che l’illegittimità oltremodo riguarda il Presidente e che la Società si occupa di fornire diversi servizi pubblici alla popolazione“.
CONCLUSIONI – Queste le richieste avanzate in calce al ricorso. In via cautelare: “Previa fissazione di udienza in camera di consiglio, sospendersi i provvedimenti impugnati, nonché ogni altro atto o provvedimento ad essa pregresso, preparatorio e comunque connesso o in subordine, adottare il provvedimento cautelare ritenuto più opportuno per tutelare le ragioni del ricorrente“.
In via principale e nel merito: “dichiarasi illegittimi e/o comunque annullarsi il Decreto del Sindaco di Cremona del 25/07/2011, e successivo decreto 29/07/2011 aventi ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione di A.E.M. Cremona S.p.A. (…) nonché ogni altro atto o provvedimento ad essa pregresso, preparatorio, successivo e comunque connesso alla luce delle ragioni di accoglimento del presente ricorso“.
In subordine alle richieste, i legali di Carpani chiedono al Tar di “ordinare la nomina del nuovo C.d.A. al fine di risolvere il contrasto con la norma in questione, scegliendo i nominativi tra la rosa di candidati già depositata agli atti del Comune, tra i quali risulta il nome del ricorrente“.
Federico Centenari
© RIPRODUZIONE RISERVATA