Cronaca

Discarica di amianto, motivazioni del Tar “Non è ricorso manifestamente infondato”

Sono state depositate oggi, lunedì, le motivazioni con cui il Tar di Brescia ha rigettato giovedì scorso i ricorsi presentati dai Comuni del Cise e dalla ditta Lameri per chiedere la sospensiva dell’iter autorizzativo della discarica di amianto a Cappella Cantone. “Non sussistono per il momento i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva”, secondo il tribunale amministrativo regionale.

“Tutti i passi procedimentali sono stati oggetto di valutazione da parte del Tar che ha considerato corretto l’operato della Regione sia per quanto riguarda le relazione fra Aia e Via, che per quanto concerne il Piano delle Cave. Il Tar ha sottolineato la necessità che le procedure siano correttamente svolte nell’interesse dell’ambiente e della salute umana e ciò attesta come prudente e attenta sia stata la valutazione del giudice nel ritenere insussistente il lamentato pericolo di pregiudizio da parte dei ricorrenti”, ha commentato l’avvocato Giancarlo Tanzarella, legale di Cavenord.

Non sembra però esserci troppa delusione tra i contrari al progetto, che hanno lamentato tra le altre cose la vicinanza alla falda, l’illegittimità dell’atto di indirizzo della Giunta regionale, la validità dei rilievi Arpa e i quali sono convinti che le modifiche apportate al piano dopo il preavviso di diniego della Regione di novembre sarebbero tali da portare a una ripartenza da zero delle valutazioni autorizzative. Non mancherebbero infatti prospettive legate a possibili nuove impugnazioni una volta terminato l’iter. Quella di oggi non è una vera e propria bocciatura secondo l’avvocato Antonino Rizzo, che cura gli interessi dei Comuni del Cise. “L’ordinanza – ha affermato a Cremona Oggi – non ha detto che il ricorso appare manifestamente infondato. Ha solo detto che in questo momento non c’è, per accogliere un’istanza cautelare, un danno grave e irreparabile” (ascolta La Telefonata).

(a) La valutazione dei fatti è necessariamente ancora parziale – si legge nell’ordinanza del Tar – in quanto la procedura di Aia non è conclusa (risulta convocata per il 25 agosto 2011 una nuova conferenza di servizi). Peraltro sussiste interesse attuale alla decisione cautelare quantomeno sotto il profilo della prosecuzione della procedura, essendo la continuazione e rispettivamente la sospensione della stessa beni giuridici rilevanti per le parti; (b) neppure la procedura di Via risulta conclusa, nel senso che il decreto di Via è sottoposto a tali condizioni che non può dirsi acquisito il suo effetto utile, ossia la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto in relazione al sito prescelto. Tra le condizioni è particolarmente importante quella relativa al franco di falda: evidentemente se al termine del monitoraggio dell’Arpa risultasse impossibile garantire un distacco tecnicamente rassicurante dalla quota di massima escursione della falda cadrebbe anche il giudizio favorevole sulla localizzazione della discarica; (c) parimenti l’esame del progetto nella procedura di Aia è destinato a riflettersi sul decreto di Via, perché quest’ultimo potrà essere confermato solo se le modifiche proposte dalla controinteressata saranno idonee a garantire il franco di falda. E’ vero che l’amianto è pericoloso quando le fibre sono disperse nell’atmosfera, ma non appare socialmente accettabile neppure il rischio di dispersione di frammenti di amianto inertizzato nella falda e successivamente (trattandosi di ambito agricolo) nella catena alimentare; (d) dunque le procedure di Via e di Aia procedono congiuntamente e sono interconnesse, secondo un ragionevole coordinamento delle relative discipline e come del resto espressamente consentito ora dall’art. 4 della LR 2 febbraio 2010 n.5. La tutela garantita da quest’ultima norma alle esigenze di coordinamento e semplificazione dei procedimenti esclude che la modifica del progetto richieda la presentazione di una nuova istanza di Via e la ripetizione dell’intero iter procedurale; (e) per quanto riguarda le prescrizioni del piano cave circa il recupero dell’ambito estrattivo, l’interpretazione data dalla Regione non appare irragionevole. Le prescrizioni del piano cave rimangono entro l’orizzonte dell’attività estrattiva e quindi sono vincolanti per la pianificazione urbanistica solo nei limiti in cui descrivono utilizzazioni successive delle aree coerenti con l’impatto subito dal territorio a causa dell’escavazione. La previsione del ritorno all’utilizzazione agricola ha quindi il significato di escludere nuove costruzioni ma non è di per sé ostativa ad un uso passivo del territorio, come nel caso del riempimento dello scavo mediante lo stoccaggio di rifiuti all’interno di una discarica. Così il divieto di posizionare nel terreno materiali intertizzati è riferibile solo al riempimento dello scavo ai fini del ripristino del piano di campagna originario ma non riguarda la fattispecie della creazione di una discarica“.

 

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